Il Ministero ha chiarito che le attuali norme per la registrazione e l'identificazione restano invariate fino all'entrata in vigore del manuale operativo I&R.
Il Ministero della Salute con una nota il Direttore Generale,
Pierdavide Lecchini, dispone le norme transitorie concernenti l'identificazione e la registrazione fino all'entrata in vigore e alla completa applicazione del manuale operativo I&R.
Nello specifico la nota ministeriale chiarisce che continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, sull'identificazione e la compilazione del documento di accompagnamento informatizzato in BDN per alcune registrazioni.
Registrazione delle movimentazioni -
Restano invariate le modalità e i tempi della registrazione automatica delle movimentazioni in BDN per bovini, equini, ovicaprini, suini, camelidi e cervidi, pollame ed altri volatili (avicoli), conigli e lepri, pesci e, da ottobre anche per l’apicoltura.
Il ministero chiarisce che fino alla completa applicazione del nuovo manuale operativo I&R, restano in vigore le attuali norme che disciplinano le comunicazioni all'autorità comunale per le movimentazioni verso pascolo, incluso anche l’alpeggio e la transumanza.
Stabilimenti riconosciuti e stelle di transito-
Rimane invariato, inoltre, l'aggiornamento degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti presenti sul portale internet Vetinfo.it, la registrazione delle informazioni inerenti alle macellazioni e la registrazione dei controlli veterinari compiuti dall'ASL nello specifico applicativo del portale
www.vetinfo.it.
Persistono nel periodo di transito anche i requisiti sanitari imposti per la registrazione di stalle di transito per ungulati, fiere, mostre e mercati.
Allevamenti familiari -
Restano invariate le specie e il numero massimo di animali che possono essere detenuti negli allevamenti familiari.
Cervidi e camelidi -
L’identificazione e la registrazione in BDN dei cervidi e dei camelidi sarà invece obbligatoria solo dopo la completa applicazione del manuale operativo. Il Ministero chiarisce che la disposizione è finalizzata a consentire la registrazione dei fornitori con l’autorizzazione dei mezzi identificativi idonei a queste specie. Il numero di registrazione o di riconoscimento unico sarà assegnato in BDN dopo l’entrata in vigore del manuale operativo.
Mentre le disposizioni previste dal nuovo decreto I&R per le tipologie di stabilimenti, di operatori e di specie animali non ancora presenti nel sistema informativo BDN, saranno obbligatorie solo dopo l’entrata in vigore del manuale operativo.
Dopo la pubblicazione del manuale operativo I&R saranno definiti i tempi di adeguamento per garantire gli adempimenti necessari alla piena operatività della BDN e il progressivo adeguamento degli operatori alle nuove disposizioni.
NOTA_DGSAF_DECRETO_LVO_2022_n._134_copy.pdf306.73 KB
Sanità veterinaria: in Gazzetta Ufficiale i decreti