Sterilizzazione obbligatoria, cessione degli animali e indennizzi agli allevatori. Entro gennaio il decreto interministeriale per la gestione degli animali da pelliccia.
E' in vigore dal 1 gennaio 2022 il divieto di allevare animali da pelliccia introdotto dai commi 980-84 dalla Legge di Bilancio 2022. Entro il mese di gennaio, un decreto del Mipaaf -di concerto con MinSal e MiTe -definirà i criteri e le modalità di indennizzo degli allevamenti, sentite le Regioni.
Decreto sulla gestione degli animali- Questo stesso decreto, dovrà regolamentare anche "l'eventuale cessione degli animali e la loro detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (protezione degli animali negli allevamenti,
ndr) e delle procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, presso strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute".
Transizione fino al 30 giugno 2022- Dal 1 gennaio sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattivita', la cattura e l'uccisione di visoni (
Mustela viso o Neovison vison), di volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), di cani procione (
Nyctereutes procyonoides), di cincilla' (
Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie per la finalita' di ricavarne pelliccia.
In deroga al divieto, gli allevamenti che alla data del 1 gennaio 2022 risultano autorizzati “possono continuare a detenere gli animali gia' presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022”.
Divieto di riproduzione - Resta in ogni caso valido il divieto di riproduzione introdotto con l’ordinanza del Ministero della salute del 21 novembre 2020 (prorogata in validità fino a tutto il 2022) secondo le procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi.
Indennizzi per gli allevamenti- Un fondo del Mipaaf, da 3 milioni di euro per ciascun degli anni 2022 e 2023, andrà ad indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che alla data del 1 gennaio 2022 dispongano ancora di un codice di attivita' anche se non detengono animali.
LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
(commi 980-84)