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FINO AL 31 MARZO 2022

SARS CoV-2, parte la sorveglianza nei visoni e nittereuti

SARS CoV-2, parte la sorveglianza nei visoni e nittereuti
Per la Comissione è opportuno istituire “senza indugio” un sistema di sorveglianza e di segnalazione contro il rischio di varianti di SARS-CoV-2 associate ai visoni.


Con la Decisione di esecuzione 2021/788, la Commissione Europea ha dettato agli Stati Membri norme armonizzate e dettagliate per la sorveglianza e la segnalazione dei casi di infezione da SARS-CoV-2 negli animali -detenuti e selvatici- delle seguenti specie:
- Visoni (Neovison vison) e tutti gli altri animali appartenenti alle specie della famiglia dei mustelidi (Mustelidae).
- Nittereuti (Nyctereutes procyonoides).
 
Il contesto- Dal 2020 sono segnalate infezioni da virus SARS-CoV-2 nei visoni ed è stato accertato che può verificarsi la trasmissione dall’uomo al visone e dal visone all’uomo. Il livello complessivo di rischio per la salute umana rappresentato dalle varianti di SARS-CoV-2 associate ai visoni può variare da "basso" per la popolazione generale a "molto alto" per i soggetti vulnerabili dal punto di vista medico e professionalmente esposti. Secondo l’EFSA, una volta introdotto, il SARS-CoV-2 si diffonde molto efficacemente negli allevamenti di visoni, per contatto diretto e indiretto. È probabile che l’infezione da SARS-CoV-2 sia stata introdotta negli allevamenti da persone infette. La relazione dell’EFSA indica che anche i nittereuti (Nyctereutes procyonoides) sono sensibili al SARS-CoV-2.

Sorveglianza attiva (Allegato II) e passiva (Allegato III)-
Il sistema di sorveglianza riguarda tutti i mustelidi e i nittereuti detenuti, ma considera in via prioritaria gli stabilimenti con oltre 500 riproduttori adulti per le attività di sorveglianza attiva; nell’allegato II della decisione vengono fissate le norme per il campionamento e l’esecuzione di prove per il SARS-CoV-2 sugli animali negli stabilimenti prioritari.
Parallelamente la Commissione stabilisce la sorveglianza passiva di tutti i mustelidi e i nittereuti detenuti e selvatici per garantire l’indagine di situazioni specifiche; nell’allegato III della decisione sono fissate le norme relative a uno schema di campionamento per la sorveglianza passiva di tutti i suddetti animali detenuti o selvatici.

Quadro di campionamento per la sorveglianza - Gli Stati membri dovranno adottare provvedimenti per il campionamento e l’esecuzione di prove per il SARS-CoV-2 su:
- animali detenuti in stabilimenti con più di 500 riproduttori adulti all’inizio del ciclo, conformemente allo schema di campionamento fornito dalla Commissione (Allegato II);
- animali detenuti e selvatici conformemente allo schema di campionamento fornito con l'Allegato III.

Seguito dell’evoluzione del virus - In caso di rilevamento del virus SARS-CoV-2 negli animali, gli Stati membri provvedono affinché i laboratori ufficiali effettuino analisi filogenetiche sul presunto caso indice di ciascun focolaio per caratterizzare il virus.  Gli Stati membri provvedono affinché i virus sequenziati siano confrontati filogeneticamente con sequenze già note e i risultati di tali studi siano trasmessi alla Commissione

Relazioni- Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione entro tre giorni dalla data della prima conferma di un’infezione da virus SARS-CoV-2 negli animali nel loro territorio.
Inoltre, gli Stati membri presentano una relazione di follow-up con cadenza settimanale se dopo la prima conferma si verificano altri focolai o  nel caso vi siano aggiornamenti di rilievo riguardanti l’epidemiologia di tale malattia e le relative implicazioni zoonotiche.
Le relazioni includono, per ciascun focolaio di infezione da SARS-CoV-2 negli animali, le informazioni indicate nell’Allegato IV.

Informazioni fornite dalla Commissione - A sua volta la Commissione informerà gli Stati membri in merito alle relazioni ricevute e pubblicherà sul proprio sito web una sintesi aggiornata delle informazioni contenute nelle relazioni presentate dagli Stati membri

Durata e abrogazioni- Salvo evoluzioni della situazione epidemiologica, la decisione di esecuzione 2021/788 si applica fino al 31 marzo 2022. E' abrogata, la decisione di esecuzione (UE) 2020/2183 del 21 dicembre 2020.



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/788
che fissa le norme per la sorveglianza e la segnalazione di infezioni da SARS-CoV-2 in alcune specie animali