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DECRETO SCUOLA

ECM: il Parlamento abbuona i crediti, ma non a tutti

ECM: il Parlamento abbuona i crediti, ma non a tutti
Non ci sono i Medici Veterinari fra i professionisti che si vedranno accreditare di default i 50 crediti ECM di quest'anno. Ma c'è l'impegno del Ministro Speranza a correggere il tiro.


Esclusi dal Decreto, nonostante siano fra "coloro che, in occasione dell’emergenza da COVID-19, hanno continuato a svolgere la propria attività professionale". I Medici Veterinari non sono menzionati dall'articolo 6 (2 ter) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito in legge ieri sera alla Camera dei Deputati con la fiducia e senza alcuna possibilità di emendamento.

L'articolo andrà quindi in Gazzetta Ufficiale così come è stato formulato dal Senato: si considerano come "già maturati" i 50 crediti ECM, previsti per l'anno 2020 solo per "medici, odontoiatri e farmacisti". Una svista rilevante, di cui tutte le professioni sanitarie sono ben consapevoli fin dalla prima stesura. Lo è anche il Ministro della Salute Roberto Speranza che- durante l'ultima riunione della consulta delle professioni sanitarie - si era impegnato a correggere il testo.  La fiducia posta dal Governo ha invece reso il decreto inemendabile alla Camera.

Le professioni sanitarie e socio sanitarie parlano di "un errore materiale". Se così non fosse, si tratterebbe di una gravissima discriminazione. La ratio dell'articolo si basa infatti su una condizione di permanenza in attività durante l'emergenza Covid-19, una condizione rivendicabile anche dai Medici Veterinari come ha fatto notare la Fnovi, sottoscrivendo per mano del Presidente Gaetano Penocchio, la richiesta unanime di una estensione generale dell'articolo 6 (2 ter) a tutti i professionisti della salute, in qualunque forma di esercizio: dipendenti, convenzionati e liberi professionisti.

Adesso, l'auspicio è che la correzione venga fatta direttamente dal Ministero della Salute, con un successivo provvedimento adottato da Agenas e dalla Commissione ECM.
Oltre ai Medici Veterinari e alle professioni sanitarie storiche, dal 2018 rientrano nel sistema ECM anche tutte le nuove professioni sanitarie istituite con la Legge 3/2018 (Legge Lorenzin).

Il testo dell'articolo 6 (2 ter) -  "I 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n.244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell’emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale".

D.L. 22/2020
Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato 

pdfTESTO_SINOTTICO_DELLA_CONVERSIONE_IN_LEGGE.pdf6.8 MB