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NOTA DGSAF

Aviaria LPAI, monitoraggio straordinario "indifferibile"

Aviaria LPAI, monitoraggio straordinario "indifferibile"
Dopo i focolai di aviaria a bassa patogenicità nel trevigiano, la DGSAF avvia una attività di monitoraggio straordinario nei tacchini da carne.

Sentito il Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza aviaria, il Ministero della Salute dispone misure straordinarie di sorveglianza nelle Regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Lazio.
Il monitoraggio straordinario nei tacchini da carne è stato deciso dopo i focolai a bassa patogenicità (LPAI) di sottotipo H7N1 riscontrati la scorsa settimana in due allevamenti in provincia di Treviso.

Regione Veneto- Negli allevamenti di tacchini da carne situati nelle Zone a rischio “A” e “B” e nella Provincia di Treviso dovranno essere sottoposti entro il 15 maggio a monitoraggio straordinario per influenza aviaria secondo le seguenti indicazioni:
a. In ogni allevamento dovranno essere effettuati i seguenti campioni ufficiali: controlli virologici con prelievo di 10 tamponi tracheali e controlli sierologici con prelievo di 10 campioni di sangue per ogni capannone;
b. Verifica all’interno di ogni capannone del numero dei morti e, nel caso di evidenza di mortalità anomala, conferire all’IZS competente per territorio almeno 5 soggetti morti distribuiti nei capannoni coinvolti.

Veneto e altre Regioni- Nelle Zone A e B  delle Regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Lazio: il monitoraggio dovrà seguire le seguenti indicazioni:
a) Negli allevamenti prossimi al carico per il macello, dovranno essere effettuati nelle 96 ore precedenti il primo carico controlli virologici con prelievo di 10 tamponi tracheali e controlli sierologici con prelievo di 10 campioni di sangue per ogni capannone;
b) I prelievi non devono essere effettuati nel caso in cui l’allevamento sia stato sottoposto a prelievi nella settimana precedente; tuttavia, nel caso in cui, nella settimana precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero stati effettuati presso l’allevamento solo i campioni sierologici, l’allevamento dovrà essere ritestato anche con i prelievi virologici (tamponi tracheali).

Prelievi e diagnostica- I campioni dovranno essere inviati agli Istituti Zooprofilattici competenti per territorio. Tutte le forme respiratorie rilevate negli allevamenti di tacchini da carne devono essere sottoposte ad indagine diagnostica specifica anche per influenza aviaria presso gli IIZZSS competenti per territorio. Per il prelievo dei campioni, i Servizi Veterinari possono avvalersi della collaborazione di veterinari aziendali.

Restano in vigore le misure introdotte il 20 gennaio 2020, con particolare riferimento alle indicazioni operative per la verifica dell’attuazione delle misure di biosicurezza e dell’esecuzione dei controlli di monitoraggio a destino delle partite di pollame diverso da quello destinato alla macellazione e delle uova da cova provenienti da Paesi membri attualmente coinvolti dall’epidemia HPAI H5N8 (qui la mappa dell'IZSVE)

(https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/influenza-aviaria/situazione-epidemiologica-europa-HPAI/2019-1/mappa.pdf.


Attività indifferibile in corso di emergenza Covid- Le attività disposte dalla Direzione ministeriale rientrano tra quelle "indifferibili", individuate nella recente circolare dell’8 aprile 2020 (“Emergenza da SARS CoV-2 (Pandemia Covid19): sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare”)  poiché derivanti da una specifica situazione di rischio legata alla diffusione dei virus influenzali.