• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31295
IL DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE

Riproduzione animale: nuova disciplina in vigore dal 9 giugno

Riproduzione animale: nuova disciplina in vigore dal 9 giugno
Il decreto individua i principi fondamentali della disciplina relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale.

La riforma arriva 26 anni dopo la prima legge sulla riproduzione animale- la legge 15 gennaio 1991. con l'obiettivo di perseguire, omogeneamente sul territorio nazionale, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversita' zootecnica.

Il decreto legislativo n. 52 dell' 11 maggio 2018 - che entrerà in vigore il 9 giugno- si inserisce nella cornice comunitaria della Pac (Politica agricola comune) e del Regolamento (UE) n. 2016/1012 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale.

Ambiti disciplinati dal decreto legislativo 52/2018:
a) il riconoscimento degli Enti selezionatori per le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina; la raccolta dei dati in allevamento del bestiame di queste specie; lo svolgimento dei programmi genetici per queste specie
b) l'approvazione dei programmi genetici e dei loro obiettivi;

Raccolta dei dati in allevamento e loro gestione- La raccolta dei dati in allevamento è finalizzata alla realizzazione del programma genetico e ad alimentare la Banca dati unica zootecnica, per arricchire le informazioni da mettere a disposizione per l'erogazione della consulenza aziendale. La raccolta dei dati in allevamento possono essere svolte svolte
-dagli Enti selezionatori
-su delega degli Enti selezionatori da soggetti terzi al fine di favorire la specializzazione delle attivita' e la terzieta' rispetto ai dati e alla loro validazione. I soggetti terzi devono possedere alcuni requisiti di carattere amministrativo, come la certificazione ICAR - con esclusione delle specie equine e suine- e garantire una capacità di raccolta dei dati sull'intero territorio nazionale, attraverso un sistema informativo e con l'obbligo di alimentare la Banca dati unica zootecnica.
- soggetti diversi validati dal Comitato nazionale zootecnico, organismo ad hoc istituito dal decreto 52/2018, con compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell'attivita' di raccolta dati negli allevamenti.

Banca dati unica zootecnica a livello nazionale- E' realizzata, "anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute", garantendo l'interoperabilita' con altre banche dati esistenti e l'accessibilita' ai soggetti riconosciuti dalle regioni e province autonome ai fini della consulenza aziendale. Il soggetto presso il quale e' allocata la Banca dati unica zootecnica sarà individuato per decreto Mipaaf entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto 52/2018. Con lo stesso provvedimento saranno individuate le linee guida per lo svolgimento dei programmi genetici

Competenze nazionali e regionali- Restano ferme le competenze attribuite  alle regioni e alle province autonome, "nel rispetto del principio di separazione tra le attivita' di miglioramento genetico, di competenza nazionale, e quelle di consulenza, di competenza regionale".

Il decreto 52/2018 contiene le disposizioni transitorie per l'adeguamento alla nuova disciplina e le sanzioni a carico di chiunque adibisca alla riproduzione animale o utilizza per trapianti, embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto disciplinato dal decreto.
--------
Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 52
Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154.