Solo per le sanzioni comminate dagli Uffici UVAC, sono questi ultimi l’autorità competente a ricevere il previsto rapporto sulle violazioni.
Come correttamente rappresentato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, i codici IBAN "vanno riferiti solo edesclusivamente ai versamenti delle sanzioni comminate dagli uffici UVAC competenti per territorio, in base a quanto disposto dalla legge 201/2010, dalla legge 189/2004 e dal d.lgs. 151/2007." Lo precisa una nota della Direzione Generale della Sanità Animale, in risposta alla Regione Umbria, che aveva ricevuto diverse richieste di chiarimento in proposito, da parte delle aziende sanitarie locali.
"Di conseguenza- precisa la nota ministeriale- solo per le sanzioni comminate dagli Uffici UVAC, sono questi ultimi l’autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 della legge 689/1981". Si tratta del rapporto che il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare "all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto".
Il chiarimento è stato diffuso a tutti i Servizi Veterinari regionali, ad ulteriore chiarimento della nota di una precedente nota del Ministero Salute in materia (nota prot. 10050 del 18.04.2017).
NOTA_DGSAF_IBAN_UVAC.pdf149 KB
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