• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31280

Elenco società scientifiche, chiarimenti dal Ministero

Elenco società scientifiche, chiarimenti dal Ministero
Sono aperte le procedure per presentare istanza di inserimento nell'elenco delle Società scientifiche istituito dal Ministero della Salute. Un circolare della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie, firmata il 23 ottobre dal Direttore Rossana Ugenti, fornisce alcuni chiarimenti sul DM 2 agosto 2017, e in particolare sui requisiti e sulle procedure per fare domanda di inserimento nell'elenco ministeriale delle società scientifiche che potranno elaborare le linee guida previste dalla nuova legge sulla responsabilità professionale in sanità. (Legge n. 24 del 2017). La scadenza è l'8 novembre 2017.

La professione veterinaria- La circolare conferma che la ratio nuova legge - e così pure del l DM di agosto che ne dà attuazione-  "è quella di consentire l'elaborazione di linee guida con riferimento a  tutte le attività degli esercenti le professioni sanitarie". Il campo di applicazione della normativa era già stato chiarito in una precedente nota ministeriale dell'11 ottobre indirizzata agli infermieri (IPAVSI), ma con la circolare del 23 ottobre, la Direzione minsiteriale cita espressamente la professione veterinaria, sgombrando ogni dubbio circa il suo coinvolgimento nell'evoluzione normativa in atto.

Adeguata rappresentatività- In fase di prima applicazione del decreto, la Direzione Generale spiega che saranno valutate le società scientifiche con una "adeguata rappresentatività" nella "disciplina o specializzazione o area o settore di riferimento". Con una "adeguata rappresentatività" la direzione ministeriale consente- "in mancanza di un parametro di riferimento nazionale" sul quale calcolare il 30% della rappresentatività" fissato dal Decreto di agosto-di indicare, in fase di domanda di ammissione in elenco, la dichiarazione del numero dei propri iscritti.
L'intento della precisazione è di evitare "che non vi sia alcuna società scientifica o associazione tecnico scientifica legittimata ad elaborare linee guida", circostanza che potrebbe determinare "disparità di trattamento per i professionisti", che in tal caso risulterebbero scoperti da linee guida da far valere in giudizio, cioè non in grado di avvalersi di linee guida esimenti la responsabilità professionale. (Al riguardo, la circolare cita la responsabilità "penale colposa" introdotta dalla legge 24/2017, che attiene ai casi di 'omicidio colposo' e la responsabilità per morte o lesioni personali).

Disciplina, specializzazione, area o settore di riferimento-
Per quanto riguarda i veterinari, le "specializzazioni"  vanno intese come quelle previste dai decreti ministeriali 4 febbraio 2015, n.68 e 16 settembre 2016 n. 716, mentre le "aree" e le "discipline" sono quelle previste dal DPR 484 del 1997. Ma per "categoria di appartenenza" la società scientifica può anche fare riferimento al  "settore", concetto per il quale non esiste- rileva la circolare- "una specifica disciplina giuridica che lo definisca". E dunque, per "settore", la Direzione ministeriale intende un "campo di intervento specifico dell'attività di ricerca" della singola società scientifica, in cui fa rientrare "tutte le attività" delle società scientifiche "non riconducibili alla classificazione delle diverse aree, specializzazioni e discipline.

Requisiti statutari-
In mancanza di uno statuto modificato nei tempi previsti dal DM 2 agosto 2017 per risultare adeguato ai requisiti, la circolare concede di presentare il nuovo statuto durante i 120 giorni dell'istruttoria con la quale il Ministero della Salute vaglierà le domande presentate. Anche una "eventuale federazione di società scientifiche", che presenti "autonoma istanza rispetto alle società scientifiche che la compongono", dovrà essere "in possesso di tutti i requisiti previsti dal DM 2 agosto 2017, "ivi compreso quello relativo ad una propria produzione tecnico-scientifica già in atto".

Composizione del Comitato Scientifico- Potrà essere composto anche da "soggetti esterni". La circolare ministeriale precisa che "la composizione di tale organo attiene esclusivamente all'organizzazione della società scientifica o dell'associazione tecnico-scientifica".

Finalità sindacale- La preclusione di una finalità istituzionale di tutela sindacale, prevista dal DM 2 agosto, risponde- spiega la circolare- dalla "necessità di evitare conflitto di interessi tra le finalità della società scientifica o dell'associazione tecnico scientifica e quelle proprie di una rappresentanza corporativistica di cui è espressione un sindacato".

pdfCIRCOLARE_MINISTERO_DELLA_SALUTE_CHIARIMENTI_DM_2_AGOSTO_2017.pdf165.05 KB