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LO SCHEMA DI DECRETO

Torna l’obbligo in etichetta della sede di produzione

Torna l’obbligo in etichetta della sede di produzione
Via libera preliminare di Palazzo Chigi al decreto che sanziona le violazioni al regolamento (UE) n. 1169/2011, a tutela dei consumatori di prodotti alimentari.
Il decreto dispone un quadro sanzionatorio di riferimento unico per la violazione delle norme sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e consentire un’applicazione uniforme delle sanzioni a livello nazionale. A questo scopo, si individua quale autorità amministrativa competente per l’irrogazione delle sanzioni il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Trattandosi di violazioni connesse a obblighi informativi, sono state introdotte solo sanzioni di natura amministrativa, che prevedono il pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro. Nell’ambito di tali limiti minimi e massimi sono stati individuati cinque scaglioni di diverso importo della sanzione, commisurati alla gravità della stessa.

Per i prodotti alimentari realizzati in Italia e destinati alla vendita Italia torna l’obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione. Anticipando i contenuti del provvedimento il quotidiano Italia Oggi spiega che qualora fosse diverso, va indicato lo stabilimento di confezionamento.
In particolare, l’obbligo ricade sugli alimenti trasformati preimballati destinati al consumatore finale. E l’indicazione va apposta o sull’etichetta della confezione o direttamente sul preimballaggio. Per quanto riguarda, invece, gli alimenti trasformati non finalizzati all’immediato consumo, ma destinati ad essere preparati, frazionati, tagliati o nuovamente trasformati, l’indicazione obbligatoria dello stabilimento di produzione o confezionamento basterà che sia riportata sui documenti commerciali, purché questi accompagnino l’alimento e siano disponibili alla consegna del prodotto.
L’obbligo di indicare la sede dello  stabilimento, infatti, era già sancito dalla legge italiana, ma poi è stato abrogato in seguito al riordino della normativa Ue sull’etichettatura. Il testo stabilisce le modalità di indicazione dei siti e detta sanzioni per le imprese che non rispettano l’obbligo.

Il provvvedimento- oltre a dettare la disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme europee sulla fornitura di informazioni ai consumatori- adegua la normativa nazionale anche alla Direttiva 2011/91/UE, ai sensi della legge di delegazione europea 2015. Lo schema di decreto è sato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'8 settembre scorso.



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