Via libera preliminare di Palazzo Chigi al decreto che sanziona le violazioni al regolamento (UE) n. 1169/2011, a tutela dei consumatori di prodotti alimentari. Il decreto dispone un quadro sanzionatorio di riferimento unico per la violazione delle norme sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e consentire un’applicazione uniforme delle sanzioni a livello nazionale. A questo scopo, si individua quale autorità amministrativa competente per l’irrogazione delle sanzioni il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Trattandosi di violazioni connesse a obblighi informativi, sono state introdotte solo sanzioni di natura amministrativa, che prevedono il pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro. Nell’ambito di tali limiti minimi e massimi sono stati individuati cinque scaglioni di diverso importo della sanzione, commisurati alla gravità della stessa.
Per i prodotti alimentari realizzati in Italia e destinati alla vendita Italia torna l’obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione. Anticipando i contenuti del provvedimento il quotidiano Italia Oggi spiega che qualora fosse diverso, va indicato lo stabilimento di confezionamento. In particolare, l’obbligo ricade sugli alimenti trasformati preimballati destinati al consumatore finale. E l’indicazione va apposta o sull’etichetta della confezione o direttamente sul preimballaggio. Per quanto riguarda, invece, gli alimenti trasformati non finalizzati all’immediato consumo, ma destinati ad essere preparati, frazionati, tagliati o nuovamente trasformati, l’indicazione obbligatoria dello stabilimento di produzione o confezionamento basterà che sia riportata sui documenti commerciali, purché questi accompagnino l’alimento e siano disponibili alla consegna del prodotto. L’obbligo di indicare la sede dello stabilimento, infatti, era già sancito dalla legge italiana, ma poi è stato abrogato in seguito al riordino della normativa Ue sull’etichettatura. Il testo stabilisce le modalità di indicazione dei siti e detta sanzioni per le imprese che non rispettano l’obbligo.
Il provvvedimento- oltre a dettare la disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme europee sulla fornitura di informazioni ai consumatori- adegua la normativa nazionale anche alla Direttiva 2011/91/UE, ai sensi della legge di delegazione europea 2015. Lo schema di decreto è sato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'8 settembre scorso.