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NUOVO TITOLO V

Le regioni non possono dar vita a nuove figure professionali

Le regioni non possono dar vita a nuove figure professionali
Con la revisione della seconda parte della Costituzione, le professioni non saranno più materia di legislazione concorrente fra Stato e Regioni.
La materia professioni, attualmente di competenza concorrente, viene ascritta nel nuovo art. 117 alla competenza esclusiva statale, come "ordinamento delle professioni". Con il DDl costituzionale - approvato dalle due Camere del Parlamento (e ora di nuovo in Senato) si precisa che l'individuazione di profili professionali spetta allo Stato, mentre le regioni possono concorrere alla formazione professionale.

L'ambito di intervento della legislazione regionale in materia risulta, già nell'attuale quadro costituzionale, piuttosto limitato. La Corte costituzionale ha infatti più volte affermato che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Le regioni non possono dunque dar vita a nuove figure professionali. La Corte ha inoltre ritenuto che la previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla regione, connessi allo svolgimento di un'attività regolamentata dalla legge, costituisca indice sintomatico della istituzione di una nuova professione.

Infatti «l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale». Con riferimento agli Ordini e collegi professionali, la Corte ha altresì chiarito che la dimensione nazionale e l'infrazionabilità dell'interesse pubblico che caratterizza la normativa riguardante gli ordini e i collegi, volto a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività, richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo agli iscritti o agli aspiranti all'iscrizione. (fonte: Dossier DDL Costituzionale)
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione- Testo trasmesso al Senato l'11 marzo 2015