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MODIFICATO ALLEGATO B

Blue Tongue, sensibile decremento del sierotipo BTV8

Blue Tongue, sensibile decremento del sierotipo BTV8
Movimentazione condizionata per gli animali da aziende o territori in Province soggette a restrizione per tutti gli altri sierotipi diversi dal BTV1.
Il Ministero della Salute ha modificato il dispositivo dirigenziale (prot. n. 5662) del 14 marzo 2014 e l'Allegato B. La Direzione Generale della Sanità Animale ha trasmesso ieri  le variazioni ai Servizi Veterinari regionali, invitando alla massima e rapida diffusione del provvedimento.

Le modifiche riguardano il sottocapitolo 2.2 dell'Allegato B (Movimentazioni di animali da vita di età superiore ai 90 giorni), "rilevato che la circolazione del sierotipo BTV8 ha registrato un sensibile decremento e rilevata altresì l'indisponibilità allo stato attuale di vaccini per tale sierotipo". Le variazioni sono state assunte previo parere e  valutazione del rischio del CESME.
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Modifica dell'Allegato B del dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014 (già modificato, per la parte relativa all'Allegato A, con dispositivo dirigenziale prot. 11754 del 30 maggio 2014).

Il sottocapitolo 2.2. è sostituito dal seguente (sottolineato grassetto nel testo ministeriale):

In deroga a quanto disposto al precedente punto 2.1, in via transitoria e in considerazione dell'attuale assenza di disponibilità di vaccino per sierotipi virali diversi dal BTV 1, nel caso in cui gli animali provengano da aziende o territori ricadenti in Province soggette a restrizione per tutti gli altri sierotipi diversi dal BTV1, è consentita la movimentazione degli animali sensibili alla Blue tongue verso il restante territorio nazionale a condizione che gli animali non provengano da aziende o territori ricadenti in Province epidemiologica mente sconosciute o da aziende con infezione in atto o da aziende site all'interno di Comuni con infezione in atto.
Inoltre, gli animali devono essere:
- scortati dal Modello IV;
- gli animali e i mezzi di trasporto devono essere trattati con insetto repellenti.
Nel caso di animali spostati secondo la presente procedura la ASL di partenza deve notificare nelle 24 ore antecedenti lo spostamento alla ASL competente sull'azienda di destino che comunicherà l'arrivo degli animali alla ASI, di origine."



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