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LO SCHEMA DI DECRETO

Sottoprodotti di origine animale e controlli di frontiera: le sanzioni

Sottoprodotti di origine animale e controlli di frontiera: le sanzioni
E' al Senato la disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme sanitarie comunitarie dei sottoprodotti animali non destinati al consumo umano.
Lo schema di decreto legislativo che definisce le sanzioni attua la Comunitaria 2009, potendo contare su scadenze strettissime per le quali il Ministro per i rapporti con il Parlamento, invita le Commissioni di Palazzo Madama ad avviare l'iter anche in assenza del parere della Conferenza Stato Regioni. La scadenza è infatti fissata al 14 agosto 2012.

Le violazioni- da assoggettare a sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" - riguardano il regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e il Regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni per taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.

Il provvedimento è assegnato in sede consultiva alla Commissione Igiene e Sanità del Senato, dove è relatore il Sen Antonio Fosson, e individua nel Ministero della salute, nelle Regioni e Province autonome, nelle Aziende sanitarie locali, le autorità competenti ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente atto del Governo.

L'articolo 3 fissa la sanzione pecuniaria per violazione di norme restrittive nell'uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, nonché per violazione di disposizioni su smaltimento ed uso di varie categorie degli stessi prodotti o sottoprodotti.
L'articolo 4 fissa le somme da pagare in relazione a sanzioni amministrative in materia di raccolta, trasporto e rintracciabilità di sottoprodotti di origine animale.
Gli articoli 5 e 6 stabiliscono le sanzioni pecuniarie in caso di violazione di obblighi di registrazione e di riconoscimento, da parte delle autorità competenti, degli operatori, degli stabilimenti o degli impianti che trattano i prodotti e sottoprodotti oggetto del presente provvedimento.
Gli articoli 7 e 8 fissano le sanzioni per mancato rispetto da parte degli impianti di prescrizioni generali e di igiene da seguire nei processi di trasformazione.
L'articolo 9 è invece dedicato alle violazioni in materia di controlli interni sul rispetto delle norme sanitarie - fissate dal regolamento n. 1069 - e sulle procedure di autocontrollo basate sui principi dell'analisi di rischio e punti critici di controllo dettati dal sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
L'articolo 10 è dedicato alle sanzioni connesse all'immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati all'alimentazione di animali d'allevamento; i successivi articoli 11 e 12 sono dedicati all'immissione sul mercato e all'uso, rispettivamente, di fertilizzanti organici e ammendanti (cioè fertilizzanti che migliorano le caratteristiche fisiche del suolo) e di altri prodotti derivati come, per esempio, gli alimenti per animali da compagnia. Di tutti tali prodotti deve essere assicurata la provenienza e il trattamento sicuri, oltre alla sicurezza degli usi finali dei prodotti stessi.
Gli articoli da 13 a 15 hanno per oggetto i movimenti dei prodotti, in particolare gli obblighi in materia di importazione, esportazione e transito, anche con riferimento al trattamento, la trasformazione o il magazzinaggio dei sottoprodotti, ai controlli interni e alle procedure di autocontrollo sopra ricordate.

L'articolo 16 dispone in ordine al sistema dei controlli ufficiali, specificando che le autorità preposte a tale compito sono le stesse individuate dall'articolo 2. Le suddette autorità svolgono tali compiti con le risorse loro attribuite dalla legislazione vigente, attenendosi ad obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite. L'articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 18 reca le disposizioni finali. In particolare, esso prevede che in caso di reiterazione della violazione è disposta, oltre alla sanzione, la sospensione, per un periodo tra i dieci e i venti giorni lavorativi, dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività alla base dell'illecito.
Inoltre, per violazioni di prescrizioni connesse a determinate categorie di materiali definite dal regolamento n. 1069, si dispone il sequestro e la distruzione dei materiali stessi a spese del soggetto che ha commesso la violazione. In capo alle Regioni e alle Province autonome sono poste le competenze relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni. Sono fatte salve le vigenti norme relative all'applicazione delle sanzioni amministrative recate dagli articoli 13 (atti di accertamento), 14 (contestazione e notificazione), 15 (accertamento mediante analisi di campioni) e 17 (obbligo del rapporto) della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"). È altresì fatta salva la disciplina contenuta dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, di attuazione di direttive in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi.

Sintesi della legislazione europea

pdfSCHEMA_DI_DECRETO_SULLA_DISCIPLINA_SANZIONATORIA_REG_1069_-__2009.pdf2.89 MB