• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31300

Tariffe e compenso, la riforma è quasi fatta

Tariffe e compenso, la riforma è quasi fatta
Nel cancellare l'obbligo di presentazione del preventivo scritto, il DL 1/2012, ha cambiato uno principi di riforma delle professioni. Soppresso il principio della pattuizione scritta: né compenso né preventivo devono essere messi nero su bianco, a meno che non lo chieda il cliente. Fnomceo: l'articolo 9 vale anche per il SSN. La riforma è quasi fatta. Mancano solo le società tra professionisti.

In materia di pattuizione dei compensi- oltre all'abrogazione delle tariffe pena la nullità del contratto- vale quanto disposto dal comma 3, articolo 9 del DL 1/2012. La norma è già in vigore dal 24 gennaio scorso, anticipando così l'attuazione di uno dei principi di riforma dell'ordinamento professionale elencati dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

Il DL 1/2012 non solo gioca d'anticipo sulla scadenza del 13 agosto, quando si completerà la riforma delle professioni, ma modifica -perfezionandolo -il principio relativo ai compensi: né il compenso né il preventivo andranno pattuiti in forma necessariamente scritta, ma solo se così vorrà il cliente.
Infatti, l'articolo 9 ha soppresso la lettera d) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La lettera d) soppressa recitava: "il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale".

I provvedimenti dell'articolo 9 sulla pattuizione dei compensi e sulla copertura assicurativa riguardano senza eccezioni le professioni sanitarie, "anche il medico del Ssn in intramoenia e quello convenzionato", come chiarisce la Fnomceo in un comunicato: "tali indicazioni (che in caso di inottemperanza espongono il professionista all'accusa di illecito disciplinare) non valgono soltanto per il professionista che esercita privatamente, ma anche per i medici che operano sotto l'ombrello del Ssn".

Abrogate le tariffe e portati in vigore gli obblighi informativi sul compenso, i principi di riordino delle professioni intellettuali si riduranno a ben pochi adeguamenti per la professione veterinaria, fatto salvo l'obbligo di sottoscrizione della polizza rc professionale che entrerà in vigore in agosto e la regolamentazione delle società tra professionisti che si completerà entro maggio.