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NUOVO APPRENDISTATO IN VIGORE DA OGGI

NUOVO APPRENDISTATO IN VIGORE DA OGGI
L'apprendistato è un'opportunità anche per gli studi professionali. Entrano in vigore oggi le nuove regole stabilite dal Testo Unico dell'Apprendistato. Quattro le forme di assunzione, per qualifica o formazione, professionalizzante o per il praticantato. Entrano in vigore oggi le nuove regole sull'apprendistato contenute nel D. Lgs. 14 settembre 2011, n° 167 (Testo Unico dell'Apprendistato). L'apprendistato è un'opportunità anche per gli studi professionali al momento dell'assunzione di nuovi dipendenti, per i notevoli vantaggi e risparmi di tipo contributivo che offre.

Di seguito una sintesi delle tipologie di apprendistato curata da ANDI, associazione aderente all'Area Sanità e Salute di Confprofessioni, con ANMVI, FIMMG, PLP e FIMP.

1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: possono essere assunti con tale contratto i soggetti compresi tra i 15 e i 25 anni. La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle Province Autonome. Per l'attuazione nel CCNL si è in attesa delle necessarie intese tra Stato e Regioni.

2. Apprendistato professionalizzante o di mestiere: la durata massima è fissata in 36 mesi e in 12 mesi la durata minima. La formazione, anche interna allo studio, deve essere integrata, ove possibile, dall'offerta formativa pubblica nel limite max di 120 ore. In assenza trovano immediata applicazione le norme contrattuali vigenti.

3. Apprendistato di alta formazione e ricerca: la durata della formazione è definita in relazione al percorso previsto per l'acquisizione del titolo. La regolamentazione di tale tipologia di contratto è rimessa alle Regioni.

4. Apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche e per altre esperienze professionali: entro tre mesi dalla sottoscrizione del nuonvo Contratto Collettivo Nazionale le parti si riuniranno per disciplinare la suddetta tipologia contrattuale.

Per quanto riguarda la disciplina comune contenuta nel decreto ed applicabile a tutte le tipologie di apprendistato, gli aspetti di maggior interesse sono: il periodo di prova (max 60 giorni per i livelli IV e IV super e max 90 giorni per i restanti livelli e qualifiche); il finanziamento della formazione con il ruolo centrale di FondoProfessioni) per la formazione dell'apprendista; il prolungamento del periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria superiore ai 30 giorni; la modalità di formazione (in aula, e-learning e on the job).

Allegati
pdf TESTO UNICO DELL'APPRENDISTATO.pdf