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STRUTTURE VETERINARIE E RISCOSSIONE ACCENTRATA

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Il comma 38 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che ha disposto, a decorrere dal 1° marzo 2007 la riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private, testualmente recita: La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private e' effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a: 1. incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo; 2. registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 15 marzo 2007 ha fornito gli opportuni chiarimenti all’interpretazione della norma. Vediamo in sintesi le interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. Soggetti interessati I soggetti interessati dalla norma sono: i liberi professionisti che prestano la loro attività in strutture sanitarie private che operano ne settore dei servizi sanitari e veterinari; le strutture sanitarie private che ospitano, mettono a disposizione ovvero concedono in affitto ai professionisti i locali della strutture, per l’esercizio dell’attività professionale di medico o veterinario Ambito oggettivo La disposizione si applica esclusivamente alle prestazioni professionali rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente. In altre parole se il professionista viene ospitato (gratuitamente oppure a pagamento [affitto]) dalla struttura sanitaria ed ivi svolge la sua attività professionale nei confronti dei suoi clienti, la norma troverà applicazione con le modalità che spiegheremo più avanti. Se invece è la struttura che si pone direttamente quale fornitrice dei servizi nei confronti del cliente, tramite un professionista, la norma non trova applicazione. Modalità operative concrete A) Il professionista, che ad esempio non ha un proprio ambulatorio, chiede ad una struttura sanitaria privata la possibilità di svolgere la propria attività in locali che la struttura gli mette a disposizione. Il rapporto è diretto: professionista-cliente. In questo caso, al termine della prestazione, la struttura consegnerà al cliente/paziente una fattura, emessa dal professionista, ed incasserà per conto del professionista il compenso. Gli importi riscossi verranno quindi consegnati dalla struttura al professionista. B) Se invece la struttura si pone direttamente quale prestatore del servizio nei confronti del cliente, naturalmente tramite un professionista che svolge materialmente la prestazione, la fattura nei confronti del cliente verrà emessa dalla struttura. Il professionista periodicamente emetterà nei confronti della struttura una parcella per le prestazioni effettuate. In questo caso le nuove disposizione non si applicano in quanto il rapporto si instaura tra struttura-cliente, tramite il professionista. ( Giovanni Stassi, consulente fiscale ANMVI )