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FORMAZIONE EUROPEA

Qualifiche professionali: ecco il decreto di recepimento

Qualifiche professionali: ecco il decreto di recepimento
Lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2013/55/UE è all'esame del Parlamento. Il testo modifica la prima 'direttiva qualifiche' che ha introdotto il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali in Europa. Aggiornata la formazione del Medico Veterinario.
L'obiettivo da raggiungere è un più efficiente sistema di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, ma al tempo stesso ottenere maggiori garanzie su qualifiche e professionalità. Non solo per le professioni ordinistiche: la creazione di un quadro di formazione comune e di verifiche professionali comuni ha lo scopo scopo di estendere il riconoscimento automatico a nuove professioni.

Il testo del recepimento italiano della Direttiva 22/2013 è stato approvato in via preliminare dal Governo il mese scorso ed è ora all'esame delle Commissioni Attività Produttive e Politiche Europee della Camera dei Deputati. Il testo sarà anche sottoposto al parere della Conferenza Stato-Regioni. Varata per tutti gli Stati Membri con effetto dal 18 gennaio 2014, l'Italia si presenta puntuale alla scadenza di recepimento: la Commisione Europea aveva infatti dato due anni di tempo.

Nel presentare lo schema di decreto legislativo il Dipartimento delle Politiche Europee mette l'accento su "alcune importanti innovazioni", fra le quali la tessera professionale europea,  procedura elettronica che semplifica il riconoscimento della qualifica ottenuta dal professionista nel proprio Paese, riducendo sia i tempi che gli oneri burocratici.
Tuttavia il provvedimento si caratterizza anche per altre novità sostanziali che incideranno sulla formazione e sulla regolamentazione delle professioni, inclusa quella del medico veterinario. Tra i punti qualificanti figura infatti la revisione dei requisiti minimi di formazione delle professioni settoriali per i quali vige attualmente il riconoscimento automatico (medico, infermiere, ostetrica, odontoiatra, veterinario, farmacista e architetto).

La 'tessera professionale'  - La tessera non sarà una 'carta fisica', ma avrà la forma di un certificato elettronico che testimonierà come il professionista abbia superato ogni procedura per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale nel Paese ospitante. Riguarda sia i professionisti europei che intendono esercitare in Italia sia i professionisti italiani che intendono esercitare in un altro Paese europeo e faciliterà il trasferimento, anche solo temporaneamente, dell'attività in un altro Paese dell'Unione. Al momento la tessera riguarda solo cinque professioni (infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare) ma in futuro potrà essere estesa dalla Commissione anche ad altre professioni.

Allerta su sanzioni e azioni disciplinari-
Il provvedimento introduce il meccanismo di allerta (previsto dall'articolo 1, punto 45, della Direttiva 2013/55/UE), che comporta la possibilità di scambio di informazioni fra gli Stati membri relativamente ad azioni disciplinari o a sanzioni penali adottate, o a qualsiasi altra circostanza specifica grave, che potrebbe avere conseguenze sull'esercizio professionale.
Gli Stati membri sono in questo modo informati – nel rispetto della protezione dei dati personali – della circostanza che un professionista è sottoposto a provvedimento di limitazione o divieto – anche solo a titolo temporaneo – dell'esercizio professionale.
La disposizione stabilisce che in relazione a specifiche professioni, gli ordini professionali, debbano informare le autorità degli Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale dell'attività professionale.
Poiché l'allerta deve essere inviata tempestivamente da quando se ne è avuta conoscenza, è stato introdotto l'onere di informazione a carico delle autorità giudiziarie che emettano provvedimenti che incidano sull'esercizio della professione, nei confronti degli ordini e delle autorità competenti.

Crediti ECTS- Gli articoli da 32 a 34 introducono, sia per gli odontoiatri che per i veterinari, la possibilità che il percorso formativo possa essere espresso in crediti ECTS equivalenti, cioè la possibilità di computare i crediti formativi nella durata di un programma di studio sulla base del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti formativi (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS). Tali crediti sono già utilizzati da una larga parte degli istituti di insegnamento superiore dell'Unione e il loro impiego sta diventando pratica comune anche per i corsi che consentono di conseguire le qualifiche richieste per l'esercizio di una professione regolamentata. Un credito ECTS corrisponde a 25-30 ore di studio, mentre per il completamento di un anno accademico sono di norma richiesti 60 crediti;

Formazione del medico veterinario- L'articolo 34 modifica l'articolo 44 del decreto legislativo n. 206 del 2007 relativo alla formazione del medico veterinario e traspone nel diritto interno quanto stabilito dall'articolo l, punto 29, della direttiva 2013/55/UE.  L'intervento legislativo è attuato apportando modifiche ai commi 2 e 4 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 206 del 2007.
In seguito alla modifiche proposte, la formazione di veterinario – che resta fissata in almeno cinque anni di studi teorici e pratici – può essere espressa anche in crediti ECTS equivalenti, presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università. Il ciclo di formazione deve essere incentrato sul programma di studi di cui all'allegato V, punto 5.4.1.
L'articolo 34  aggiorna inoltre i requisiti minimi enumerati al comma 4 dell'articolo 44 del decreto legislativo 26/2007 in termini di conoscenze, competenze e abilità del medico veterinario ai sensi di quanto disposto dalla direttiva.

Prestazione temporanea e occasionale di servizi -  Si favorisce l'accesso parziale ovvero la possibilità per il professionista di esercitare in uno Stato membro l'attività solo nel settore per cui è pienamente qualificato nello Stato di origine, evitando l'obbligo di misure compensative. La  riforma dimezza (da 2 a un anno) l'esperienza professionale richiesta – nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi – per poter svolgere la prestazione temporanea ed occasionale se la professione non è regolamentata nello Stato membro di origine. La seconda modifica, fortemente voluta dall'Italia, prevede la possibilità per gli Stati membri, nel caso di attività stagionali, di effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo della prestazione, chiedendo, una volta l'anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati in Italia, qualora tali informazioni non siano già state fornite spontaneamente dal prestatore.

Tirocinio professionale e riconoscimento della formazione permanente- Un'altra novità è il riconoscimento del tirocinio professionale svolto in altro Stato membro, a condizione che si attenga alle specifiche linee guida pubblicate per ogni professione. Inoltre viene superata la comparazione dei soli livelli di qualifica ai fini del riconoscimento professionale (andranno considerate anche le conoscenze e le abilità acquisite con l'esperienza professionale o mediante formazione permanente).

Verifica delle qualifiche in sanità pubblica- all'atto della prima prestazione le Autorità competenti possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore quando si tratti di professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Si prevede che, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche nel settore della pubblica sicurezza e della sanità, è possibile evitare la prova attitudinale quando la compensazione tra le qualifiche possa essere operata attraverso l'esperienza professionale del prestatore o le conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente; tali competenze devono essere formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.

Cosa deve sapere il Veterinario europeo

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Relazione illustrativa
Schema di decreto legislativo