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ARMONIZZAZIONE

Cosa deve sapere il Veterinario 'europeo'

Cosa deve sapere il Veterinario 'europeo'
Dopo la modifica del programma di studio europeo, l'ECCVT sollecita politici e stakeholders ad armonizzare la formazione veterinaria nell'Unione. E' fondamentale per conquistare la fiducia dei cittadini. La veterinaria è l'unica professione che si è data un proprio peer system di valutazione in tutta Europa.

Lo European Coordinating Committee on Veterinary Training (ECCVT) ha pubblicato uno Statement on Veterinary Education che- dopo uno studio durato circa un anno e con il contributo di FVE, EAEVE e EBVS- sollecita politici e stakeholders europei a sostenere l'esigenza di una formazione armonizzata dei Medici Veterinari europei. Secondo l'ECCVT l'uniformità dei percorsi di studio è un prerequisito fondamentale per assicurare lo stesso livello di qualità professionale in tutta l'Unione.

La Direttiva 36/2005, ha fissato il quadro giuridico per il riconoscimento delle qualifiche professionali, ma non è bastato. E' stata la stessa Commissione Europea a concludere che gli Stati Membri diffidano dei rispettivi sistemi di formazione e a sottolineare che solo la reciproca fiducia può permettere il corretto riconoscimento delle qualifiche fra i professionisti che circolano ed esercitano nella UE.

Lo Statement dell'ECCVT - diffuso in questi giorni dalla FVE- evidenzia che la professione veterinaria, grazie ai parametri EAEVE (Approval/Accreditation), ha invece saputo realizzare un sistema di valutazione di tipo europeo sfociato nello ESEVT: European System of Evaluation of Veterinary Training.
ESEVT, basato sui principi di qualità ENQA, fissa e promuove gli standard per l'armonizzazione dell'educazione veterinaria nell'Unione e anche al di fuori.

Per i Medici Veterinari, l'elenco delle competenze stabilite da questa Direttiva ormai dieci anni fa (Articolo 38 e Allegato V, punto 5.4.1 Programma di studi per i veterinari) è stato modificato dalla Direttiva 55/2013, in ragione dell'evoluzione professionale. 

Rispetto alla Direttiva 36/2005, resta ferma la durata degli studi universitari (almeno 5 anni di studi teorici e pratici) ma con la possibilità di esprimere la durata degli studi in crediti ECTS equivalenti. I crediti del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) sono già utilizzati da una larga parte degli istituti di insegnamento superiore dell'Unione e il loro impiego sta diventando pratica comune anche per i corsi che consentono di conseguire le qualifiche richieste per l'esercizio di una professione regolamentata. Un credito ECTS corrisponde a 25-30 ore di studio, mentre per il completamento di un anno accademico sono di norma richiesti 60 crediti. I crediti ECTS sono conseguiti presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università.

Con la Direttiva 55/2013 viene inoltre espressamente affidato alla Commissione Europea il potere di modificare  il programma di studi al progresso scientifico e tecnico. Le modifiche alle materie di studio non possono tuttavia intaccare i principi legislativi concernenti la struttura della professione veterinaria e devono rispettare la responsabilità degli Stati Membri in fatto di organizzazione dei sistemi di istruzione.

Le conoscenze e le abilità che la formazione di veterinario deve garantire:
a) "adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di veterinario e della pertinente legislazione dell'Unione". 
Rispetto alla Direttiva 36/2005 viene inserita nella formazione veterinaria la conoscenza della normativa europea;
b) "adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni, del comportamento e delle esigenze fisiologiche degli animali, nonché delle abilità e competenze richieste per il loro allevamento, la loro alimentazione, il loro benessere, la loro riproduzione e la loro igiene in generale".
Rispetto alla Direttiva 36/2005 viene riformulata la descrizione delle conoscenze con l'inserimento del benessere. Mentre è stato espunto il concetto di protezione.
c) "abilità e competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche necessarie ai fini della prevenzione, della diagnosi e delle terapie delle malattie degli animali, compresa anestesia, chirurgia asettica e morte senza dolore, sia individualmente che collettivamente, nonché una conoscenza specifica delle malattie trasmissibili all'uomo".
Rispetto alla Direttiva 36/2005 vengono eplicitate competenze di anestesia, chirurgia asettica e morte senza dolore.
d) adeguate conoscenze, abilità e competenze di medicina preventiva, tra cui competenze in materia di indagini e certificazione";
Rispetto alla Direttiva 36/2005 si aggiungono competenze di indagini e certificazione".
e) adeguate conoscenze dell'igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i mangimi animali o i prodotti alimentari di origine animale destinati al consumo umano, apportando le abilità e competenze necessarie alla comprensione e spiegazione delle buone prassi in materia;
Rispetto alla Direttiva 36/2005 vengono precisate le competenze nel campo della sicurezza alimentare e inserite abilità di tipo relazionale
f)"conoscenze, abilità e competenze necessarie all'utilizzo responsabile e ragionato dei prodotti medicinali veterinari, al fine di trattare e assicurare la sicurezza della catena alimentare e la protezione dell'ambiente.»
La Direttiva 36/2005 non menzionava i medicinali veterinari nè l'ambiente fra le conoscenze specifiche; per contro, menzionava conoscenze di tipo legislativo, amministrativo  e regolamentare che non sono più enfatizzate dalla Direttiva 55/2013, la quale ha anche espunto il requisito di disporre di una "adeguata esperienza clincia e pratica sotto opportuno controllo".