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ISTRUZIONI DAL MINSAL

BTV8, sottoscritto l'accordo Italia-Francia

BTV8, sottoscritto l'accordo Italia-Francia
Le autorità italiane e quelle francesi hanno firmato un accordo per le spedizioni di bovini e ovini dalle zone di restrizione per la febbre catarrale degli ovini sierotipo BTV8 (Blue Tongue) del territorio francese. Per la corretta attuazione del protocollo, la Direzione Generale della Sanità Animale ha diffuso una circolare di istruzioni.
Preannunciato nei giorni scorsi, l'accordo è stato siglato il 16 ottobre in base al Regolamento (CE) n. 1266/ 2007 (articolo 8, paragrafo 1, lettera b), per consentire la movimentazione verso l’Italia - dalle zone soggette a restrizione per il sierotipo 8 del territorio francese- di animali delle specie bovina e ovina, alle condizioni precisate dal Ministero della Salute in una circolare trasmessa oggi agli UVAC, ai Servizi Veterinari regionali e agli assessorati all'agricoltura. I destinatari sono invitati ad una "puntuale attuazione degli interventi di controllo a destino" per la verifica della conformità delle partite spedite alle condizioni fissate dal protocollo Italia-Francia.

La circolare precisa che potranno essere movimentati gli animali delle specie bovina e ovina:
-di età superiore ai 90 giorni. vaccinati nei confronti del sierotipo 8, come da specifiche tecniche fornite dalle ditte produttrici e approvate dalle Autorità francesi, se intercorrono almeno dieci giorni calcolati a partire dalla seconda iniezione dell’ultimo vaccino. Inoltre, l’intero ciclo vaccinale di entrambe le vaccinazioni, compresi i dieci giorni di attesa, deve concludersi in Francia". Ai certificati sanitari di scorta delle partite di bovini e ovini andrà aggiunta la seguente dicitura: “animali vaccinati contro il sierotipo 8 della febbre catarrale degli ovini da almeno 10 giorni in conformità al regolamento (CE) n. 1266\2007”.
-  di età inferiore ai 90 giorni se nati da madri vaccinate nei confronti del medesimo sierotipo. Ai certificati sanitari di scorta andrà aggiunta la dicitura : “Animali nati da madri vaccinate contro il sierotipo 8 della febbre catarrale degli ovini in conformità al regolamento (CE) n. 1266\2007”.

In tutti i casi, il certificato TRACES di scorta degli animali dovrà sempre riportare, evidenziata nel punto BT-2, la dicitura “ animali conformi all’articolo 8 (1) (b) del regolamento 1266/2007”.

Per gli animali di età inferiore ai 90 giorni e nati da madri vaccinate per il sierotipo 8 della Blue tongue, gli UVAC:
-provvederanno, attraverso le ASL, a porre in vincolo sanitario nel luogo di prima destinazione nel territorio nazionale indicato nel certificato TRACES, le partite di detta categoria di animali per almeno 60 giorni dalla data di introduzione
-richiederanno ai primi destinatari materiali registrati/convenzionati di comunicare contestualmente alla prenotifica del previsto arrivo delle partite di animali se gli stessi sono di età inferiore ai 90 giorni.

La circolare ministeriale- firmata dal Direttore Generale Silvio Borrello- conclude informando  che sarà predisposto dall’IZS di Teramo un sistema di allerta periodico per segnalare l’avvenuta registrazione in BDN degli animali di età inferiore ai 90 giorni di età e provenienti dalla Francia.

pdfCOMUNICAZIONE_ACCORDO_ITALIA_FRANCIA.pdf211.99 KB