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ORDINANZA

Rc professionale: la colpa lieve è costituzionale

Rc professionale: la colpa lieve è costituzionale
E' conforme ai principi costituzionali escludere la rilevanza penale quando il medico si è attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. La "salvaguardia" interviene solo in questo caso, non quando vi sia colpa per comportamento negligente o imprudente. Per questo la Consulta salva la norma Balduzzi.

E' salva la limitazione della responsabilità penale del medico che abbia seguito le linee guida ai soli casi di colpa grave, introdotta dall'articolo 3 della legge Balduzzi (189/2012): la questione di legittimità costituzionale sollevata lo scorso marzo dal tribunale di Milano è stata dichiarata inammissibile dalla Consulta.  Per il tribunale la norma sarebbe equivoca, non tassativa, confusa e violerebbe i principi di uguaglianza e ragionevolezza.

Di parere diverso i giudici costituzionali che ricordano come nelle prime pronunce sul tema la Cassazione abbia ritenuto,«che la limitazione di responsabilità prevista dalla norma censurata venga in rilievo solo in rapporto all'addebito di imperizia, giacché le linee guida in materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia: non, dunque, quando all'esercente la professione sanitaria sia ascrivibile, sul piano della colpa, un comportamento negligente o imprudente».

L'articolo 3 della legge Balduzzi (189/2012) è dunque pienamente costituzionale: "L'esercente le professioni sanitarie - recita la norma- che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo".

La Legge Balduzzi- recentemente confortata anche  dalla Cassazione- ha depenalizzato le fattispecie colpose, lasciando intatta la responsabilità civile ma esonerando dalla responsabilità penale per colpa lieve nel caso in cui il sanitario (medico veterinario compreso) dimostri di essersi attenuto a delle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.

Colpa lieve depenalizzata: prime sentenze dopo il Dl Balduzzi


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