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RAPPORTO AFFETTIVO

La negligenza del veterinario è danno non patrimoniale

La negligenza del veterinario è danno non patrimoniale
"Deve ritenersi risarcibile il danno non patrimoniale per la morte dell'animale di affezione dovuta un mero fatto colposo ascrivibile alla negligenza del veterinario che non riconosce la patologia di cui risulta affetto il cane, deceduto poco dopo". Ecco le motivazioni del Giudice di Pace di Dolo.

Il Labrador retriever acquistato per 920 euro vale di più del suo prezzo, "dovendosi ritenere che il rapporto tra animale e padrone debba inquadrarsi in una di quella attività realizzatrici della persona tutelate dall'articolo 2 della Costituzione". Ne deriva pertanto la risarcibilità del danno non patrimoniale da predita dell'animale di affezione "nel caso in cui la perdita dell'animale sia riconducibile a mero fatto colposo".
E il caso di Dolo è un caso di colpa professionale, per negligenza: il cane non veniva visitato dal veterinario che "si limitava a consigliare una terapia", "perfettamente inutile per la gravità della malattia da cui l'animale era afflitto (peritonite).

Le motivazioni del Giudice di Pace veneziano sul danno morale si rifanno alla Cassazione che – a sezioni semplici- ha riconosciuto (sentenza 4493/2009) l'ammissibilità e la liquidazione del danno morale da perdita di animale d'affezione: "nessuna limitazione può essere apposta alla liquidazione del danno non patrimoniale essendo il giudizio medesimo svincolato dai limiti normativi tradizionalmente imposti alla decisione di rito".

Ma la risarcibilità del danno morale, "deriva anche dalla normativa in materia (cfr-L. 281/1991) dalla cui lettura si ricava come lo Stato sia consapevole del particolare legame che si instaura tra animale e padrone, rapporto che non può essere limitato al solo profilo affettivo tra proprietario e bene". Pertanto, "non vi è dubbio che il rapporto tra animale e padrone debba inquadrarsi in una di quelle attività realizzatrici della persona cui la stessa Carta Costituzionale, con la previsione dell'articolo 2, mostra di dare adeguata tutela.