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I DATI DEI PROPRIETARI DEVONO ESSERE ACCESSIBILI

I DATI DEI PROPRIETARI  DEVONO ESSERE ACCESSIBILI
Le pubbliche amministrazioni, in particolare le ASL, devono fornire senza alcun indugio i dati anagrafici dei proprietari di cani identificati con tatuaggio o microchip. Lo richiede la Legge 189/2004 per perseguire efficacemente il reato di abbandono. Il chiarimento viene dalla Commissione per l'accesso agli atti amministrativi.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha risposto all'ENPA di Grosseto in merito all'accessibilità dei dati anagrafici dei proprietari di cani identificati.

Il parere fornito va in direzione della piena legittimazione ad ottenere dati che favoriscono l'applicazione della Legge 189/2004, contro l'abbandono, pertanto la Pubblica Amministrazione non può opporre resistenza alcuna al rilascio di queste informazioni.

L'Enpa aveva fatto presente alla Commissione di avere spesso la necessità di chiedere a pubbliche amministrazioni (per lo più alle ASL) i dati anagrafici dei proprietari di cani tatuati o microchippati che si smarriscono, per assicurare il sollecito ricongiungimento dell'animale con il suo proprietario, e di sentirsi spesso negare tali dati per la considerazione che si tratterebbe di dati sensibili. L'ENPA chiedeva quindi se il suddetto diniego sia giustificato.

Osserva la Commissione che, a parte la considerazione che la proprietà di cani non può ritenersi un dato sensibile, nel caso prospettato non possono ritenersi sussistere profili di riservatezza giuridicamente apprezzabili. Va infatti tenuto presente che la legge 20 luglio 2004 n. 189 ha introdotto nel testo del codice penale il Titolo IX bis, destinato specificamente alla repressione dei "delitti contro il sentimento per gli animali", ed ha previsto lo specifico reato di "abbandono degli animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività" (attuale art. 727), reato che può comportare l'arresto sino ad un anno.

Tale legge ha quindi chiaramente espresso la volontà dell'ordinamento di contrastare quelle situazioni che, ostacolando il ricongiungimento tra l'animale domestico smarrito ed il rispettivo proprietario, ledano il sentimento per gli animali, compromettendo la loro sopravvivenza, e diano oltre tutto luogo a pericoli per la pubblica incolumità. In base a questo orientamento normativo, nel caso di smarrimento accidentale di cani l'interesse prioritario del proprietario deve essere ritenuto quello di ritrovarli al più presto.


Nel caso invece di un loro volontario abbandono si realizza un comportamento che integra gli estremi del reato di cui all'art. 727 del codice penale, e che quindi non può giustificare alcuna pretesa di riservatezza. Si ritiene pertanto - è la conclusione della Commissione- che le pubbliche amministrazioni siano tenute a consentire l'accesso ai documenti
amministrativi indicati dall'ENPA.

Allegati
pdf IL PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DATI ANAGRAFICI.pdf