• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31295

TRASPORTO "AMATORIALE" DI UCCELLI E AVICOLI

TRASPORTO "AMATORIALE" DI UCCELLI  E AVICOLI
Il concetto di "finalità economica" del trasporto animale non ha ancora trovato una interpretazione univoca a livello europeo. Nuovi chiarimenti della Direzione Generale di Sanità Animale sul trasporto di uccelli d'affezione e di avicoli allevati a livello "amatoriale".

Con due note di analogo contenuto, la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario è intervenuta sul trasporto animale in relazione all'assenza di finalità economica e a quanto previsto dal Regolamento Europeo 1/2005. Una nota riguarda gli uccelli d'affezione, da gabbia e da voliera di allevatori amatoriali, l'altra il trasporto di avicoli sempre in ambito di allevamento amatoriale.

Rispondendo alla Federazione Ornicoltori Italiani e alla Federazione italiana associazioni avicole, la Direzione ministeriale precisa che il trasporto di uccelli e delle razze avicole effettuato dagli allevatori amatoriali si a in maniera diretta che attraverso i trasporti collettivi curati dalle singole associazioni o dalle federazioni per raggiungere i luoghi delle manifestazioni sportive o le esposizioni didattico culturali non divulgative non ricade nell'ambito di applicazione del regolamento europeo 1/2005. Le federazioni in questione hanno inoltre finalità non lucrative e di utilità sociale che concorrono all'esclusione dal campo di applicazione.

La Direzione premette che il concetto di "finalità economica del trasporto" non ha ancora trovato in ambito europeo una interpretazione univoca tale da poter chiaramente individuare tutte quelle circostanze pratiche del trasporto di animali vivi che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento 1/2005. Infatti, secondo il parere della direzione ministeriale l'obiettivo principale del legislatore europeo è quello di disciplinare la protezione degli animali durante il trasporto effettuato da persone od enti come attività economicamente prevalente o comunque come attività accessoria dell'attività principale dell'impresa.

Tuttavia il trasporto di animali vivi ricade nel principio generale espresso dal Regolamento secondo il quale "nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili". Nel ricordarlo, la Direzione ministeriale aggiunge che FOI e FIAV sono tenute a fare "un'adeguata formazione ai propri iscritti su aspetti inerenti il rispetto di regole basilari di benessere animale, elementi di fisiologia, di etologia, di accadimento e cure di emergenza degli avicoli trasportati, onde evitare che gli animali trasportati per fini non commerciali subiscano disagi superiori a quelli trasportati per fini diversi".

Allegati
pdf NOTA DELLA DIREZIONE GENERALE ALLA FOI.PDF
pdf NOTA DELLA DIREZIONE GENERALE ALLA FIAV.PDF