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EQUO COMPENSO

Il parere dell'Ordine diventa "titolo esecutivo"

Il parere dell'Ordine diventa "titolo esecutivo"
Il compenso è "equo" e va pagato. Al via il disegno di legge che attribuisce al parere di congruità degli Ordini professionali la stessa efficacia di un "titolo esecutivo".

Inizia questa settimana l'esame di un disegno di legge, prima firmataria la senatrice Erika Stefani (Lega), che estende a tutti i rapporti professionali la possibilità di esigere un "equo compenso" in forza del parere di congruità formulato dall'Ordine professionale. Il disegno di legge, Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali, inizia questa settimana l'iter in Commissione Giustizia al Senato.

Tutti i clienti- Non solo i cosiddetti "contraenti forti" (pubbliche amministrazioni, banche, assicurazioni, enti finanziari, ecc.) ma anche i clienti ordinari potrebbero vedersi ingiungere il pagamento dell'onorario professionale, sulla base di un parere di congruità del compenso, formulato dall'Ordine professionale e avente la stessa efficacia di un titolo esecutivo. Questo in sintesi il contenuto dell'articolo unico del ddl Stefani, che ha l'obiettivo dichiarato di superare una disparità.

Il contesto- Con la recente « legge sull'equo compenso » i professionisti possono già ottenere dal proprio Ordine un parere di congruità avente valore di titolo esecutivo. La norma, però, vale soltanto nell'ambito dei rapporti professionali stipulati con pubbliche amministrazioni, imprese bancarie o assicurative. La forza giuridica di "titolo esecutivo" fa sì che il parere dell'Ordine possa sostituirsi a un procedimenti di ingiunzione, per risolvere una controversia in materia di liquidazione degli onorari. il ddl Stefani estende l'efficacia esecutiva del parere ordinistico anche ai casi in cui il debitore è un cliente "ordinario".

Come funziona- L'Ordine professionale emette il parere di congruità su richiesta del professionista iscritto che lo notificherà al cliente debitore. Questi ha quaranta giorni di tempo per opporvisi davanti all'autorità giudiziaria, diversamente il parere dopo quaranta giorni diventa esecutivo e il cliente debitore dovrà pagare l'onorario "equo" e "congruo" al professionista.  Se invece il cliente debitore si oppone al parere di congruità, la sede del contenzioso dovrà essere presso il giudice civile dello stesso territorio in cui ha sede l'Ordine che ha emesso il parere di congruità.

Obiettivo- Per la senatrice Stefani, il ddl è "ispirato a criteri di equità e di economia processuale". Il professionista potrà farsi valere anche nei confronti dei clienti "ordinari", per qualsiasi tipo di prestazione professionale, evitando di ricorrere al giudice ordinario per ottenere il pagamento dei compensi professionali non pagati. Ottenere il titolo esecutivo direttamente dall'Ordine professionale avrebbe anche l'effetto di limitare il contenzioso giudiziario.

Il relatore del ddl Stefani in Commissione Giustizia è il senatore Sergio Rastrelli (FdI).
DDL 901
Conferimento efficacia titolo esecutivo congruità ordini e collegi professionali