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LA SENTENZA

Incostituzionale rompere il punto di equilibrio tra fauna e caccia

La Corte costituzionale censura la legge regionale del Veneto sul Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027). La bocciatura è totale, sia formale che sostanziale.

E' illegittima la legge della Regione Veneto 28 gennaio 2022, n. 2 che approva il Piano faunistico-venatorio regionale per il quinquennio 2022-2027. Per la Consulta la bocciatura è sia formale (meglio un atto amministrativo di una legge) che sostanziale: il Piano non rispetta il punto di equilibrio tra salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e
l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria.

Sul piano "formale” l'approvazione del piano faunistico-venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo, contrasta con i principi che regolano la disciplina del prelievo venatorio previsti dalla legislazione statale. Un procedimento amministrativo, aggiunge la Corte, avrebbe anche comportato una procedura istruttoria più accurata nell'individuare le zone faunistiche dai territori ammessi al prelievo venatorio.

Sul piano "sostanziale”, l'aver escluso un Comune veronese dalla Zona faunistica in ragione della quota altimetrica "comporta un abbassamento degli standard minimi di protezione". La Corte Costituzionale rileva che non è legittimo affidarsi unicamente al dato altimetrico, senza valutare l'effettiva presenza di flora e fauna alpina ai fini di includerla o meno in Zona Faunistica dove non è consentita la caccia. La decisione della Regione Veneto contrasta quindi con gli standard minimi dell'ecosistema previsti dalla Legge n. 157 del 1992.

Il contenzioso era stato avviato dal Comune veronese escluso dalla Zona faunistica, che aveva presentato ricorso al Tar Veneto contro la legge regionale, lamentando danni  all'ambiente montano e  danni economico-turistici derivanti dell'incremento dei soggetti legittimati all'attività venatoria.