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ESATTORE KO

Targhe e insegne, sotto i cinque mq l’esenzione non si discute

Targhe e insegne, sotto i cinque mq l’esenzione non si discute
Ai fini dell'esenzione, conta il limite della superfice. Non lo scopo pubblicitario se la funzione dell'insegna è rispettata.

L'annosa storia dell'esenzione fiscale sulle targhe/insegne delle attività professionali e commerciali giunge ad un nuovo capitolo. La Cassazione nel respingere il ricorso di un esattore ha confermato l'esenzione sotto i cinque metri quadrati. Ma ha anche sentenziato che la normativa "non consente di introdurre distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione propria dell'insegna stessa". Se la targa/insegna -oltre ad essere installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie, e ad avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività - si mantiene nel limite dimensionale stabilito dalla legge,

Nel merito, la Suprema Corte si era già espressa, con una sentenza di analogo orientamento, nel 2010, e ancora prima nel 2008, a testimonianza di un contenzioso tributario che ha visto i Comuni e le esattorie incaricate determinate nel perseguire la riscossione del tributo, malgrado la sua cancellazione. I Comuni e le concessionarie non si sono facilmente rassegnate alla regola dell'esenzione tanto da rendere necessaria una circolare del Ministero delle Finanze e da indurre l'ANMVI a chiedere l'espresso intervento dell' ANCI. In un caso, è stato addirittura necessario per il Ministero delle Finanze ricorrere all'intimazione.

Questa volta, all'esattore la Cassazione ha anche ricordato che dopo l'esenzione, la legge è intervenuta con misure compensative in favore dei Comuni per le conseguenti minori entrate

La massima - In tema di imposta comunale sulla pubblicita', il comma 1-bis dell'art. 17 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, aggiunto dall'art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che esenta dall'imposta le insegne di attività commerciali e di produzione di beni o servizi nei limiti di un superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, non consente di introdurre distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione propria dell'insegna stessa, purchè la stessa, oltre ad essere installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie, e ad avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività, si mantenga nel predetto limite dimensionale, in tal senso deponendo anche l'art. 2 del d.m. 4 aprile 2003, che, ai sensi dell'art. 10, coma 3, della legge n. 448 cit., ha dettato le modalità operative per la determinazione dei trasferimenti compensativi ai comuni a copertura delle minori entrate relative all'imposta sulla pubblicità derivanti dalla esenzione stabilita dall'art. 17, comma 1-bis, cit..