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DECRETO MASAF

SQNBA, adesione solo con disciplinare di pascolamento

SQNBA, adesione solo con disciplinare di pascolamento
Per le campagne 2023 e 2024 l’adesione a SQNBA è sostituita dall’adesione al "Disciplinare di qualità sul benessere animale al pascolo" definito con decreto del Masaf.

Il 15 dicembre scorso il Ministero dell'Agricoltura ha pubblicato il decreto di modifica dell'Eco-Schema 1. Oltre ad ufficializzare le variazioni delle soglie di riduzione  per il Livello 1 (antimicrobici), il decreto porta in allegato il Disciplinare di qualità sul benessere animale al pascolo che- la circolare Agea del 12 gennaio scorso indica come requisito per il Livello 2. Per le campagne 2023 e 2024 l’adesione a SQNBA è sostituita dall’adesione al predetto disciplinare e il pagamento del premio è concesso agli allevamenti che aderiscono agli impegni individuati in questo disciplinare di qualità.

Riduzione antibiotici veterinari quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm - Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che alla fine dell’anno solare della domanda di aiuto (31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD), calcolata per l’anno precedente (di seguito baseline):
a) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;
b) hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10%.

Impegno al pascolamento- L’obbligo di pascolamento si ritiene soddisfatto dall’attività di«pascolo o pascolamento» definita dal Disciplinare. Fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale (intervento SRB01 nel PSP o dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni), il Disciplinare considera come tale, l' attività agricola di produzione  esercitata in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto all'articolo 2 (definizioni) lettera c), punto 2.5 del DM 23 dicembre 2022.
Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l’attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e 2009/147/CE (Direttiva Uccelli). Il carico è adeguato alla conservazione del prato permanente se la densità del bestiame al pascolo non supera 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Regioni e Province autonome e comunicato all’Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite.

Decreto ministeriale 15 dicembre 2023
Modifica all'articolo 17 "pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti."