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CONSIGLIO DI STATO

Anche gli Ordini inviano al Mef le spese del personale

Anche gli Ordini inviano al Mef le spese del personale
Il Consiglio di Stato chiude la controversia con il Mef: anche gli Ordini professionali sono tenuti a trasmettere il conto annuale del personale. Prevale la linea del Mef: gli Ordini professionali "non possono considerarsi esonerati dagli obblighi riguardanti le pubbliche amministrazioni". Si tratta di organismi con finalità riconducibili alla "cura degli interessi generali”. 

Si applica anche agli Ordini professionali l’articolo 60 (Controllo del costo del lavoro) del decreto legislativo 165/2001. Lo sostiene il Mef e lo conferma il Consiglio di Stato con la sentenza pubblicata il 16 aprile scorso. La controversia era nata nel 2019, quando una circolare della Ragioneria dello Stato includeva- fatto inedito-  gli Ordini professionali tra i soggetti pubblici tenuti all’invio del “conto annuale delle spese sostenute per il personale”.
La circolare veniva impugnata da alcuni Ordini, tra cui la Fnovi, con capofila il Cnol (Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro) ottenendo una prima vittoria al Tar del Lazio nel 2022.

Contro la sentenza del Tar Lazio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è appellato al Consiglio di Stato. La sentenza di Palazzo Spada, pubblicata il 16 aprile, segue la linea del Mef rappresentato dall'Avvocatura di Stato: anche gli Ordini devono inviare al sistema informatico Sico le informazioni sulla “consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni”.

Per il Consiglio di Stato le disposizioni dell'articolo 60 comportano il rispetto di “oneri informativi, non eccessivamente gravosi né irragionevolmente incidenti sulla autonomia decisionale” degli Ordini ricorrenti. L’Ordine professionale, prosegue Palazzo Spada è stato munito dal Legislatore di “poteri pubblicistici” (appartenenza necessaria degli esercenti la professione,  poteri disciplinari, obblighi di contribuzione finanziaria degli aderenti). Poteri che “appaiono mal conciliabili con una rivendicata autonomia privata".


La sentenza del Consiglio di Stato