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CORTE UE: TARIFFE NON VIOLANO CONCORRENZA

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Tariffe professionali e principio di concorrenza alla resa dei conti. Sulla questione di maggiore attualità per i professionisti italiani è intervenuta la Corte di Giustizia Europea fornendo chiarimenti e risposte ai giudici della Corte d’appello di Torino e del Tribunale di Roma che, sulla materia, avevano ritenuto di sospendere il loro giudizio e di rimettersi al parere dei Colleghi del Lussemburgo. Le cause all’origine della sentenza riguardavano contenziosi insorti in ambito forense per parcelle considerate troppo alte dai clienti. Si trattava in un caso di compenso determinato in via forfettaria dal professionista ( per il quale era stato pagato solo un anticipo) e nell’altro di una parcella d’importo giudicato “sproporzionato”. Vale la pena osservare che la Corte non entra nel merito della congruità dell’importo, rinviando per questo al diritto nazionale ( un Decreto ministeriale sui tariffari forensi e il Codice Civile in primis) con garbato invito ai giudici nazionali a svolgere più approfonditamente le loro valutazioni. Bensì la Corte è interessata a rispondere ad una domanda cruciale per tutti i professionisti ed in particolare per i Medici Veterinari italiani sottoposti ad istruttoria da parte dell’Antitrust proprio per violazione del Trattato Europeo ( articolo 81 sulla concorrenza): la tariffa è compatibile con le norme sulla concorrenza fissate dal Trattato Europeo? La Corte risponde favorevolmente: “Gli artt. 10 CE, 81 CE e 82 CE non ostano all’adozione, da parte di uno Stato membro, di un provvedimento normativo che approvi, sulla base di un progetto elaborato da un ordine professionale forense quale il Consiglio nazionale forense, una tariffa che fissi un limite minimo per gli onorari degli avvocati e a cui, in linea di principio, non sia possibile derogare . Anzi: “una normativa che vieti in maniera assoluta di derogare convenzionalmente agli onorari minimi determinati da una tariffa per prestazioni che sono al tempo stesso di natura giudiziale e riservate “ costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi prevista dall’art. 49 CE”.