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DAL GOVERNO

Selvatici, esotici e pericolosi: le modifiche al 135

Selvatici, esotici e pericolosi: le modifiche al 135
Modifiche correttive alle definizioni di specie selvatiche ed esotiche. Distinzione fra "mostre faunistiche" e giardini zoologici. Pieno divieto di detenzione di animali pericolosi, in attesa del decreto che li elencherà. Animali sequestrati trasferibili solo al termine dei trattamenti terapeutici. Le modifiche al decreto legislativo 135/2022.

Le modifiche proposte dal Governo al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 sono in primo luogo finalizzate a chiarire alcune definizioni  (“specie selvatica” e “mostre faunistiche permanenti autorizzate a detenere animali pericolosi”) funzionali alla corretta attuazione di alcune disposizioni di legge.

Definizione di specie selvatica - Nell'intento di allineare la definizione a quella di "fauna selvatica" prevista dalla Legge 157/1992. Per "specie selvatica", il decreto 135 dovrà quindi intendere: "specie di animali dei quali esistono popolazioni viventi in stato di naturale libertà".  Per la legge 157, infatti, fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela, "le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.”

Da animali a "esemplari", da specie a "individui"- Queste variazioni sono ritenute necessarie, per correggere l'articolo 3 (Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi) chiarendo che la disposizione riguarda appunto “esemplari” cioè singoli animali e che gli ibridi sono incroci tra tali esemplari e quelli di altre specie selvatiche o domestiche.

Mostra faunistica o giardino zoologico?- Alle mostre faunistiche permanenti si applicano sia le disposizioni relative all’identificazione e registrazione di animali e stabilimenti (Decreto I&R n.134/2022 -e relativo manuale operativo di funzionamento del Sistema I&R) sia anche le disposizioni del decreto legislativo 73/2005 (articolo 2, in particolare) che disciplina i criteri e le condizioni in base alle quali le mostre faunistiche possono essere escluse dalle autorizzazioni applicabili ai giardini zoologici, per le quali sono previste misure e condizioni più restrittive. 
A decreto 135 vigente, il Sistema I&R e il "provvedimento di esclusione" non sono sufficientemente coerenti fra loro.  Infatti, il provvedimento di esclusione accordato dal MASE alle mostre faunistiche non allega l’elenco degli animali approvati all’esposizione. Ciò comporta che all’atto della registrazione di tali stabilimenti nel Sistema I & R non è possibile verificare se gli animali identificati sono quelli approvati "e se quindi lo stabilimento in questione rientra nella categoria “mostre faunistiche “ o deve essere registrato come “giardino zoologico”"
Viene quindi modificata la lettera d) dell'articolo 4 del Dlvo 135, proprio allo scopo di chiarire che la deroga al divieto di detenzione di animali pericolosi si applica alle strutture escluse dal campo di applicazione del Dlvo 73/2005 "limitatamente agli animali pericolosi approvati per l’esposizione". Con questo chiarimento, il Ministero della Salute ha ritenuto necessario indicare che le mostre faunistiche che vogliono detenere animali pericolosi devono detenerli nell'ambito della propria attività esclusiva di mostra e, cioè, a condizione che tali animali pericolosi siano inclusi tra quelli approvati ad essere mostrati nel proprio stabilimento/ collezione faunistica/mostra faunistica permanente.
Inoltre, acquisito il parere del MinAmbiente, il Ministero della Salute acconsente a prevedere un periodo transitorio per quelle aperte per meno di sette giorni che già detengono animali pericolosi che siano sprovviste del "provvedimento di esclusione".

Vuoto normativo per rifugi per animali sequestrati o confiscati- Originariamente esclusi, questi rifugi entrano nel campo di applicazione del decreto interministeriale che dovrà elencare le specie pericolose per la salute, l'incolumita'  pubblica o per la biodiversita'  e che dovrà anche definire le  caratteristiche strutturali funzionali e di biosicurezza, in quanto altrimenti si creerebbe un vuoto normativo in assenza di norme ad hoc, specifiche per questi stabilimenti. Le strutture rigugio per animali sequestrati o confiscate-  attualmente escluse dal futuro decreto attuativo,  non sono attualmente sottoposte a condizioni equivalenti a quelle richieste per gli altri stabilimenti che detengono animali.
Ne consegue che gli stabilimenti "rifugi per animali sequestrati o confiscati", per effetto della nuova disposizione, rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro della salute.

Conclusione dei trattamenti terapeutici agli animali sequestrati- Il vigente decreto 135 regolamenta la custodia degli animali che sono oggetto di sequestro penale o amministrativo. Si prevede una modifica prevede una modifica al comma 1, lettera d), riguardante i centri di recupero per animali selvatici attivati dalle regioni. Ad oggi, gli animali che non possono essere rilasciati in natura devono essere trasferiti entro dieci giorni presso altro stabilimento autorizzato. Con la modifica proposta dal Governo dopo le parole: «entro dieci giorni» sono inserite le seguenti: «successivi alla conclusione delle eventuali terapie»
La modifica è necessaria per tenere conto della circostanza che, in specifici casi, i 10 giorni, originariamente previsti per il trasferimento degli animali sequestrati che non possono essere rilasciati in natura, dai Centri di recupero ad altri stabilimenti, potrebbero risultare non sufficienti al recupero dell’animale interessato. Pertanto con la modifica si prevede che il termine per la decorrenza dei 10 giorni coincide con la conclusione di eventuali trattamenti terapeutici funzionali al recupero dell’animale.

Divieto di detenzione ed elenco di specie pericolose- Con la modifica dell'articolo 17, comma 3 del decreto 135, si introduce un raccordo normativo tra il Governo intende rendere pienamente operativo il divieto di detenzione di esemplari di specie pericolose elencate nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996, che elenca le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica e di cui e' proibita la detenzione. La modifica all'articolo 17 è stata introdotta a seguito del parere reso dal Ministero dall’ambiente per migliorare l' applicazione del divieto "nelle more della redazione dell’elenco aggiornato".
Fino all'entrata in vigore del nuovo elenco aggiornato, alle specie pericolose elencate dal decreto del 1996 si applicano sia i divieti di detenzione previsti dall'articolo 4 (animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattivita', che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumita' pubblica o per la biodiversità) e sia i divieti dell'articolo 6, comma 5 del decreto 135 (acquisizione di ulteriori specie pericolose per circhi e  mostre faunistiche viaggianti)