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CHIARIMENTI - ARTICOLO 114

Rx, non obbligatoria la nomina dell'esperto

Rx, non obbligatoria la nomina dell'esperto
Il recepimento della Direttiva Euratom sulla radioprotezione è al centro di un importante chiarimento del Ministero della Salute. Lo rende noto Carlo Pizzirani, Responsabile ANMVI della formazione sulla sicurezza del lavoro. Il libero professionista che presta servizio in una struttura come "lavoratore non esposto" non deve nominare un proprio Esperto di Radioprotezione.

"Grande stupore, per non dire indignazione, aveva provocato l’articolo 114. Per fortuna- commenta Pizzirani-  a chiarimento della problematica, ci viene incontro la risposta del Ministero della Salute". La Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria ha infatti delimitato la portata di un controverso articolo sulla protezione dei lavoratori autonomi dal rischio di radiazioni-  l'articolo 114 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101-  con un responso che va nella auspicata direzione semplificatrice.

La problematica- Da una prima interpretazione dell'articolo 114,  emergeva il dubbio che i liberi professionisti collaboratori di strutture veterinarie- avessero l'obbligo di nominare un proprio "Esperto in Radioprotezione (ERP)", uno specialista "personale" che annualmente, eseguisse la relativa valutazione. La norma aveva messo in allarme le professioni sanitarie -  tutte compatte nel sollevare dall'obbligo il singolo professionista che esercita in una struttura gestita da terzi- all'inverarsi di indebite prescrizioni a carico dei non adempienti.

La risposta- Il Ministero della Salute ha prodotto una interpretazione dell'articolo 114 coerente con quella data dalle professioni sanitarie, FNOMCEO in testa. La nota della DgPrev indirizzata il 15 maggio scorso all'ANDI  (Associazione Nazionale Dentisti Italiani- aderente a Confprofessioni) è traslabile ai Medici Veterinari "che prestino servizio presso esercenti con responsabilità giuridica". Trattandosi di personale generalmente classificato come "non esposto", per il Ministero della Salute appare sufficiente che il lavoratore autonomo, libero professionista, dimostri di avere adempiuto a quanto previsto nel comma 2, lettere a) b) c) "senza dover nominare lo stesso ERP dell'esercente o un suo proprio".

Il commento di Carlo Pizzirani- Per il decreto 101/2020, è il Datore di Lavoro che -  in qualità di esercente l’installazione radiologica- fa rientrare nella relazione sulla radioprotezione redatta dall’Esperto di Radioprotezione tutti i lavoratori che prestano la loro opera presso la struttura;  copia della valutazione dei rischi deve poi essere acquisita dallo stesso lavoratore autonomo.  In sostanza- spiega Pizzirani-  "se nella relazione il lavoratore viene classificato come "non esposto" e praticamente è quasi sempre così, non ha l’obbligo di nominare formalmente lo stesso Esperto dell’esercente o uno suo proprio".

Caso di nomina obbligatoria- "Resta evidente - aggiunge Pizzirani- che il problema per un libero professionista che collabora con più strutture è diverso, in quanto può risultare non esposto in tutte le strutture, prese singolarmente, ma può succedere che la sommatoria delle esposizioni porti alla classificazione di “lavoratore ESPOSTO”. Questa valutazione può essere eseguita esclusivamente da un Esperto in Radioprotezione ed è evidente che in questo caso il libero professionista debba nominare un suo ERP personale".