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DECRETO IN GU

Sanità animale: obbligo di formazione dal 2024

Sanità animale: obbligo di formazione dal 2024
E' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Salute sulla formazione obbligatoria di operatori e professionisti degli animali. E' il Regolamento 2016/429 ad imporre di acquisire, mantenere e sviluppare le opportune conoscenze in materia di sanità animale. Il decreto è applicabile dal 1 gennaio 2024. Prevista una fase di transitoria.

E' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Salute che definisce le "modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori" in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 (Conoscenze in materia di sanità animale) del regolamento (UE) 2016/429.  Il decreto, in vigore dal 18 ottobre 2023, potrà essere applicato dal 1 gennaio 2024. Poche le eccezioni, sono esonerati gli allevatori "familiari" e "amatoriali" di animali da compagnia.

Il provvedimento "di carattere innovativo e strategico" si legge nel comunicato del Ministero della salute, mira a garantire la standardizzazione dei contenuti e delle modalità di formazione e aggiornamento degli operatori. L'obiettivo è di avviare un’attività "efficace e coordinata di sorveglianza e controllo", oltre che di prevenzione, delle malattie animali. Il decreto delinea un sistema di formazione "regolamentato" garantisce secondo il Ministero "che ogni operatore, in relazione al proprio ruolo, acquisisca tutte le conoscenze necessarie per esercitare correttamente i compiti che il regolamento (UE) 2016/429 “Animal Health Law” e la normativa nazionale di attuazione gli conferiscono".
La fonte legislativa nazionale è data dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136.

Erogatori della formazione - Vasta la platea dei soggetti erogatori. I programmi formativi possono essere organizzati dai Centri di Referenza Nazionali degli IZS, dai Dipartimenti di medicina veterinaria delle università, dalla Fnovi, dalle società scientifiche veterinarie elencate dal Ministero della Salute, dai provider ECM e dai soggetti inseriti nell'elenco di erogatori del sistema «Sviluppo professionale continuo - SPC». E' compito delle Regioni assicurare che almeno una volta l'anno nel proprio ambito territoriale sia disponibile, in presenza o in modalità a distanza (FAD), ciascun programma formativo.

Contenuti- I programmi sono differenziati in considerazione della specie o gruppo di specie degli animali detenuti, della tipologia di produzione, del ruolo e delle mansioni svolte dal soggetto destinatario della formazione. I contenuti didattici dettagliati, rivolti alla formazione degli operatori e trasportatori di specie di animali detenuti, e agli operatori degli animali da compagnia, sono contenuti in 3 allegati al decreto. 
I docenti devono essere medici veterinari di comprovata esperienza negli ambiti oggetto dei programmi formativi. Nelle docenze i medici veterinari possono essere affiancati da esperti appartenenti ad altri profili professionali per approfondire determinati contenuti oggetto dei programmi formativi. 

Obbligo di frequenza - Gli operatori che al 1 gennaio 2024 sono identificati e registrati nel Sistema I&R, ai sensi del Decreto n.134/2022, e hanno già avviato la propria attività sono tenuti ad assolvere all'obbligo di frequenza del primo programma formativo entro il 31 dicembre 2025. Mentre gli operatori che avviano la propria attività dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 possono assolvere all'obbligo di frequenza del primo programma entro dodici mesi dall'avvio dell'attività. 

Dal 2026 - A decorrere dal 1° gennaio 2026 la frequenza del primo programma di formazione è condizione per la registrazione degli operatori ed i trasportatori nel Sistema I&R e per l'avvio dell'attività dei professionisti degli animali che si occupano di animali identificati e registrati.

DECRETO 6 settembre 2023
Definizione delle modalita' di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformita' alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429.
Allegato 1
Contenuti del programma formativo per operatori differenziato per specie o gruppo specie di animali detenuti.
Allegato 2
Contenuti del programma formativo per i trasportatori* e per i professionisti degli animali** differenziato per specie/gruppo specie degli animali oggetto della loro attivita'
Allegato 3 Allegato 3
Contenuti del programma formativo per gli operatori degli animali da compagnia.