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CIRCOLARE AGEA

Ecoschema 1: anticipo sui pagamenti dal 16 ottobre

Ecoschema 1: anticipo sui pagamenti dal 16 ottobre
Circolare Agea sul pagamento degli anticipi PAC: saranno erogabili dal 16 ottobre al 30 novembre. Accorgimenti sugli importi: "Evitare il rischio di pagamenti eccessivi, a tutela del Fondo UE". Cautela "ulteriore" su alcuni Eco-schemi, fra i quali l'Ecoschema 1 "Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali".
 
Cautela per erogazioni superiori al dovuto. L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) firma una circolare sugli anticipi dei pagamenti PAC, per la domanda unica del 2023. La circolare, indirizzata a tutto il settore, richiama alla cautela per "evitare l’erogazione di pagamenti in eccesso" e invita gli organismi pagatori regionali a "recuperare rapidamente ed efficacemente le eventuali somme indebitamente erogate".

L'anticipo sui pagamenti diretti riguarda anche l'Eco-schema 1 ("Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali"): pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale. Sono erogabili anche gli anticipi relativi agli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali.
Il limite massimo del pagamento dell’anticipo relativo agli interventi dei pagamenti diretti non può superare il 70%.  Una tabella riepilogativa - all'interno della circolare- dettaglia gli importi unitari previsti dal PSP (Piano Strategico Nazionale della Pac) e l’importo unitario erogabile in fase di anticipo per entrambi i livelli (1 e 2) dell'Eco-schema 1.

Condizioni di ammissibilità - Le condizioni che consentono di ricevere gli anticipi possono maturare fino al 31 dicembre 2023. Conseguentemente, "al fine di tutelare i Fondi UE e rispettare la percentuale massima di aiuto erogabile in fase di anticipo, è opportuno in tali casi fissare percentuali di erogazione dell’anticipo inferiori al 70% e adottare ulteriori cautele nella determinazione dell’importo erogabile".

Eco-schema 1- L’anticipo erogato per l'Eco-schema 1 (Livelli 1 e 2) è tra quelli che richiedono una "ulteriore cautela" per "tutelare il Fondo UE".  E' infatti possile che "le condizioni di ammissibilità all’aiuto - presenti al momento di erogazione dell’anticipo - subiscano delle modifiche tali da determinare un recupero in capo all’agricoltore". In tal caso, il recupero di quanto anticipato in eccesso avviene in "compensazione dal pagamento del saldo dovuto per la domanda unica 2023".  Agea spiega, anche con esempi di calcolo, che potrebbe quindi procedere ad erogare gli anticipi "in misura inferiore", senza tuttavia alterare il meccanismo di fondo, ad esempio riducendo il numero di capi pagabili in fase di anticipo.

Esclusioni e decurtazioni- Resta fermo che sono esclusi dal pagamento degli anticipi i beneficiari che presentano anomalie tali da non consentire il pagamento del regime degli aiuti diretti. Inoltre, l’anticipo deve essere calcolato anche sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42 che introduce un meccanismo sanzionatorio sotto forma di riduzione dei pagamenti PAC.

Fondo catastrofi- Da quest'anno, il 3% dei pagamenti diretti è assegnato al “Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali”. Il Fondo è stato attivato nell’ambito degli strumenti di gestione del rischio, per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l’anno di domanda in questione. Il prelievo del 3% avviene in fase di erogazione degli anticipi PAC.

Circolare_AGEA_Anticipi_2023_copy.pdf468.65 KB