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DECRETO PREVENZIONE

Visite di sanità animale, le modifiche delle Regioni

Visite di sanità animale, le modifiche delle Regioni
Il regolamento europeo di sanità animale prescrive lo svolgimento di regolari visite di sanità animale in allevamento. Il Decreto Prevenzione prevede che l'allevatore si affidi a un Veterinario Aziendale e la Conferenza delle Regioni chiede che le frequenze delle visite siano definite "in base al rischio". Per gli allevamenti che per l'inserimento in Classyfarm non si avvalgono del Veterinario Aziendale, le Regioni suggeriscono che vengano categorizzati esclusivamente sulla base dei controlli ufficiali.

Sull'Atto 382 (Decreto Prevenzione) le Regioni esprimono un parere favorevole condizionato all'accoglimento di alcune proposte emendative. L'Atto 382 adegua la normativa nazionale al Reg. 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili ed è all'esame del Parlamento dove potrà completare l'iter solo dopo il parere della Conferenza Stato Regioni.

Malattie elencate -
Le Regioni chiedono di sospendere l'Allegato 1 dell'Atto 382 con il quale il Governo ha elencato in via provvisoria quelle malattie ( dalla agalassia contagiosa degli ovini alla leishmaniosi) che comportano a livello nazionale un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti. A queste malattie, in virtù di questo grado di rischio, è prevista l'applicazione di particolari misure di prevenzione e di controllo- come ad esempio limitazioni alle movimentazioni - individuate dal Regolamento 2016/429  agli articoli 171 (per gli animali terrestri)  e 226 (per gli animali acquatici).
Per le Regioni la definizione di questo elenco va rinviata ad un successivo decreto del Ministero della Salute.
Le Regioni chiedono anche di poter adottare dei piani di sorveglianza per le malattie elencate B,C e D previa approvazione del Ministero della Salute nell'ambito delle priorità definite dal Centro nazionale.

Compiti della Direzione strategica - Le Regioni suggeriscono ulteriori attribuzioni alla Direzione strategica permanente del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali. In particolare, chiedono di assegnare a questo organismo anche il compito di stabilire i criteri per le strategie vaccinali e per la pianificazione degli esercizi di simulazione dei piani di emergenza.

Notifica delle malattie
- In analogia con i pareri espressi su altri Atti del Governo, le Regioni chiedono  un arco temporale massimo di 24 ore (e non 12) per l'inserimento nel SIMAN, a cura del Veterinario Ufficiale della ASL, delle informazioni riguardanti la notifica di una malattia non appartenente alla categoria A.
In caso di conferma di una malattia, elencata o emergente, l'inserimento in SIMAN può essere fatto direttamente dal Veterinario Ufficiale della Asl o per il tramite del Servizio Veterinario regionale.

Stralcio di attività ufficiali delegabili - Le Regioni stralciano dall'Atto 382 la previsione che le Asl possano delegare a veterinari non ufficiali alcune attività ufficiali, in particolare: la registrazione, il riconoscimento, la tracciabilità e i movimenti di animali.

Comunicazioni dei laboratori di sanità animale- I laboratori di sanità animale comunicano alla Asl  la conferma o il sospetto di una malattia di categoria C,D ed E in un lasso di tempo che non supera le 24 ore (e non le 12 ore come nell'Atto).Le comunicazioni dei laboratori sono assolte "anche" e non solo per il tramite di Vetinfo. Le Regioni suggeriscono che il Ministero della Salute, con proprio provvedimento, stabilisca, le procedure per l'inserirmanto dei dati a sistema.

Visite di sanità animale-
Le visite di sanità animale dovranno essere disciplinate da un atto delegato della Commissione Europea e da un decreto del Ministero della Salute, previo parere della Conferenza Stato-Regioni entro 2 anni dall'emanazione dell'Atto 382. Le Regioni suggeriscono che le modalità operative e le frequenze delle visite siano definite "sulla base del rischio".
Gli operatori che - per l'inserimento in Classyfarm degli esiti delle visite di sanità animale non si avvalgono del Veterinario Aziendale- sono categorizzati esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dall'autorità competente nell'ambito dei controlli ufficiali e altre attività ufficiali o comunque presenti nel sistema Vetinfo.
Le informazioni e i dati derivanti dalle visite di sanità animale inseriti dal Veterinario Aziendale in Classyfarm sono considerati dal Ministero della Salute ai fini di un eventuale decreto direttoriale che definisca  modalità uniformi per l'organizzazione e l'attuazione della sorveglianza delle malattie di rilevanza nazionale (allegato 1 dell'Atto 382) e delle malattie emergenti.

Classyfarm-  L'Atto 382 istituisce il Sistema informativo del Ministero della Salute “Classyfarm.it”, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER) e integrato nel portale VetInfo. Le Regioni ne definiscono il ruolo unicamente "quale strumento a disposizione delle Autorità Competenti per la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio”.

Iter- L'Atto 382 è all'esame della Camera e del Senato. Il parere delle Regioni è stato trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni dove non è ancora stato trattato.

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