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AGENZIA DELLE ENTRATE

PSR, le consulenze aziendali sono IVA esenti

PSR, le consulenze aziendali sono IVA esenti
La prestazione relativa ai servizi di consulenza alle aziende agricole, per il suo carattere di pubblica utilità, non è imponibile ai fini IVA. Lo conferma l'Agenzia delle Entrate in un parere giuridico. Gli Organismi di consulenza ricevono risorse pubbliche, previo bando di selezione, che non costituiscono "corrispettivo di prestazione professionale". Per questo non sono imponibili ai fini IVA.


Non si applica l’IVA sul servizio reso agli agricoltori da parte degli Organismi di Consulenza ("Misura 2" dei Programmi di Sviluppo Rurale regionali). Lo afferma l’Agenzia delle Entrate in un parere giuridico pubblicato il 28 settembre su richiesta di un Ministero. La consulenza giuridica delle Entrate arriva alla vigilia della nuova Politica Agricola Comune 2023-2027 di cui il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) continuerà ad essere un pilastro.

E' proprio il FEASR, consistente in risorse di natura pubblica, ad escludere che il pagamento del servizio di consulenza aziendale possa essere considerato un “corrispettivo per prestazione professionale”. Trattandosi di un sostegno pubblico, le somme elargite dalle Regioni agli Organismi di Consulenza non sono imponibili ai fini IVA.

Gli Organismi percepiscono questo sostegno con l'obiettivo indicato dal legislatore di aiutare gli agricoltori ad avvalersi dei servizi di consulenza, a promuovere l'avviamento di servizi di consulenza aziendale e la formazione dei consulenti.  Inoltre, l’Organismo di consulenza eroga l' assistenza tecnica di consulenza all'impresa agricola  dopo essere passato per un bando pubblico di selezione, sulla base della rispondenza a determinati requisiti tecnici e professionali prestabiliti dalla legge. La norma di riferimento principale è l'articolo15 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che regolamenta i servizi di consulenza.

La concessione delle risorse discende da un bando pubblico, pertanto il rapporto che si instaura fra la Regione e l'Organismo beneficiario del finanziamento non è di tipo contrattuale. Lo stesso finanziamento non è un corrispettivo contrattuale e per questo non ricade nel campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

pdfIL_PARERE_DELLAGENZIA_DELLE_ENTRATE.pdf209.72 KB

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