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DECRETO FISCALE

Equo compenso: il testo approvato

Equo compenso: il testo approvato
E' l'equo compenso degli avvocati. Applicabile, "in quanto compatibile" a tutte le altre professioni. Ciascuna ha i propri parametri di riferimento per stabilire se il compenso è equo. La non equità rende nullo il contratto: la pubblica amministrazione dovrà attenersi a questo principio.
L'emendamento (articolo 19-quaterdecies) sull'equo compenso- approvato in Senato durante l'esame del decreto-fiscale- aggiunge un articolo alla legge che disciplina la professione forense e stabilisce principi che vengono estesi "in quanto compatibili" a tutte le altre professioni. Sia alle professioni ordinistiche che a quelle "non regolamentate" (non organizzate in ordini e collegi).

In base al testo approvato, il compenso degli avvocati -con particolare riguardo ai  rapporti professionali regolati da "convenzioni" nei confronti di banche, assicurazioni e  imprese (escluse le micro, medie e piccole imprese) - è "equo" se tiene conto dei parametri già stabiliti per decreto dal Ministero vigilante la professione forense.

La non equità del compenso è considerata come una clausola vessatoria, cosi come vessatorie sono altre clausole, elencate nel testo, che possono portare il giudice a dichiarare nullo il rapporto e a determinare il compenso dell'avvocato attingendo al decreto-parametri.

Vessatoria, salvo "specifica trattativa e approvazione" fra le parti, è ad esempio una clausola che permetta al cliente di non accettare alcuni "elementi essenziali del contratto" oppure di "pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito" oppure che preveda termini di pagamento superiori a sessanta giorni da quando il cliente ha ricevuto la fattura.

Così riformato, l'equo compenso degli avvocati si applica a tutte le professioni, le quali faranno riferimento ai loro specifici parametri. I parametri della professione veterinaria sono stati stabiliti con il decreto del Ministero della Salute del 16 luglio 2016, n. 165.

Una volta entrata in vigore la norma sull'equo compenso, incardinata nel decreto-fiscale di prossima emanazione, la pubblica amministrazione dovrà attenervisi nel definire i compensi delle prestazioni rese dai professionisti, nessuno escluso.

Sull'applicazione dell'equo compenso degli avvocati alle altre professioni, il Senatore Maurizio Sacconi ha dichiarato in Senato che sarà necessario un atto interpretativo.
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Il testo dell’articolo 19-quaterdecies del decreto fiscale
(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)

1.Dopo l’articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è inserito il seguente Art. 13 bis Equo compenso e clausole vessatorie:
1. Il compenso degli avvocati iscritti all’albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività (…) in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese”.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1, quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.
4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato.
5. In particolare, si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali al contratto;
c) nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve eseguire a titolo gratuito
d) nell’anticipazione delle spese della controversia a carico dell’avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti, o comunque non ancora definiti o fatturati
i) nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto;

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c) si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione
7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5, le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l’avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.
8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4,5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell’avvocato
9. L’azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.
10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell’avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile

2. Le disposizioni di cui all’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n.247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all’articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13 bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012,n.27
3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore della presente legge.
4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

pdfIL_TESTO_DEL_MAXIEMENDAMENTO_AL_DECRETO_FISCALE.pdf4.17 MB