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12 COMMISSIONE

Tracciabilità e ricetta elettronica: i punti da chiarire

Tracciabilità e ricetta elettronica: i punti da chiarire
Per la 12° Commissione Sanità, l'articolo sulla tracciabilità dei medicinali veterinari è perfettibile. Tre i punti da chiarire: su chi ricada l'obbligo di alimentare la banca dati, se nella tracciabilità rientrino tutti i farmaci o solo quelli su ricetta e infine se per "acquirente" debba essere inteso anche il proprietario di animali da compagnia.
Esaminate le parti di propria competenza, la 12° Commissione ha approvato una relazione favorevole al disegno di legge S2886, (Legge Europea 2017) già approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati a fine luglio. Pochi i margini per emendare il testo, per non ritardare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario, che tuttavia- secondo la Commissione- potrebbe essere ulteriormente laddove introduce (articolo 3) nuove disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati.
La relatrice, sen Laura Bianconi, ha reputato "condivisibili" i rilievi del senatore veterinario Sante Zuffada su "alcune oscurità" dell'articolo 3, pur ribadendo che "quest'ultimo è peraltro pienamente condivisibile quanto a finalità e impianto complessivo".

I punti da chiarire- Nell'esprimere un parere, in ogni caso favorevole alla Legge Europea 2017 e alla tracciabilità dei medicinali veterinari, la 12° Commissione consegna alla Commissione titolare del provvedimento, la 14° Politiche Europee, le seguenti osservazioni:

(a) l'obbligo di alimentare la banca dati - finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo - dovrebbe intendersi da assolvere mediante esclusivo utilizzo dei dati delle ricette elettroniche solo da parte dei medici veterinari, fermo restando per gli altri soggetti della filiera l'obbligo di alimentazione in questione con modalità diverse;
(b) occorrerebbe chiarire se siano soggetti a tracciabilità tutti i medicinali veterinari o solo quelli con obbligo di prescrizione;
(c) poiché durante l'esame della Camera è stata prevista la tracciabilità anche dell' "acquirente", occorrerebbe precisare se quest'ultimo termine ricomprenda anche l'acquirente finale proprietario di animale da compagnia, oltre che gli allevatori (la cui registrazione è peraltro specificamente prevista al capoverso 2-ter); (d) occorrerebbe valutare se i chiarimenti e le precisazioni di cui alle osservazioni (b) e (c) possano eventualmente essere forniti mediante il decreto ministeriale prefigurato dal capoverso 2-bis.

Sempre in sede consultiva, sulla Legge Europea 2017 si è espressa favorevolmente, ma senza osservazioni, anche la Commissione Agricoltura del Senato.

Il testo dell'articolo 3 approvato dalla Camera
Art. 3. (Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE)
1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 89, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, le parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari nonché i medici veterinari attraverso la prescrizione del medicinale veterinario inseriscono nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, le seguenti informazioni, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della salute:
a) l'inizio dell'attività di vendita, ogni sua variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione, nonché l'acquirente;
b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari.
2-ter. La banca dati di cui al comma 2-bis è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. È fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.
2-quater. L'attività di tenuta e di aggiornamento della banca dati di cui al comma 2-bis è svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

b) all'articolo 118, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In alternativa alla modalità di redazione in formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, la prescrizione dei medicinali veterinari, ove obbligatoria, può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis. A decorrere dal 1º settembre 2018, la prescrizione dei medicinali veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica.
1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 108».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, è inserito il seguente:
«1-bis. In alternativa alla modalità di redazione in formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, lettera a), la prescrizione dei mangimi medicati, ove obbligatoria, può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1º settembre 2018, la prescrizione dei mangimi medicati è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica».