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TRIBUNALE DI PARMA

Niente INAIL siamo studi associati

Niente INAIL siamo studi associati
Lo studio associato fra liberi professionisti è una mera modalità di esercizio della professione. Una soluzione organizzativa che non ne fa un soggetto giuridico al quale imporre l'obbligo assicurativo INAIL. Per il Tribunale di Parma l'assimilazione è una "irragionevole forzatura". ANMVI: sentenza coerente con i nostri pareri.
Il Tribunale di Parma, con una sentenza (n. 61/2017) di rilevante portata per i liberi professionisti organizzati in forma associata, ha bocciato il verbale unico di accertamento  dell'Istituto di Assistenza Nazionale Infortuni sul Lavoro, che assimilava l'associazione tra professionisti alle 'società di fatto', dunque alla forma giuridica dell'impresa. È dunque  inapplicabile l’obbligo assicurativo all’Inail per i liberi professionisti di uno studio associato. I giudici hanno così accolto il ricorso contro il verbale unico di accertamento degli ispettori con il quale si prevedeva l’apertura di un rapporto assicurativo nonché la quantificazione dei premi e delle relative sanzioni.

A darne notizia è il quotidiano economico Italia Oggi, in edicola il 28 marzo.

Il principio applicato dall'INAL- secondo cui a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela assicurativa -indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro- non regge; se fosse concretamente applicato,  si dovrebbero assicurare anche i professionisti che svolgono la loro attività in forma individuale. Al contrario, si tratta di una  «irragionevole forzatura».

Perché l'associazione non può essere equiparata ad una società. In sentenza è scritto che lo "studio associato", si costituisce mediante la stipulazione di un contratto di associazione, il quale disciplina altresì le regole a cui devono attenersi gli associati. Tuttavia nel fare ciò, spesso si utilizzano termini derivanti dal diritto dell’impresa, denominando il suddetto contratto «atto costitutivo» o «statuto», ovvero individuando sé stessi come soci. In realtà, il ricorso a questo linguaggio è solo un modo improprio di inquadrare la nuova realtà. Allo stesso modo, a nulla rileva giuridicamente il fatto che gli associati si attribuiscano, per identificarsi, la qualità di soci.

Esclusione dall'obbligo di assicurazione- Confrontati i riferimenti legislativi addotti dall'INAIL e dai ricorrenti, il Tribunale di Parma ha concluso che non ci sono basi giuridiche per statuire l'obbligo di assicurazione ai "soci" di una "associazione professionale. Decade dunque la pretesa dell'Istituto che imponeva l'apertura di un rapporto assicurativo nonchè la quantificazione dei relativi premi e sanzioni.

Sentenza coerente con l'interpretazione ANMVI- Il principio statuito dai Giudici di Parma è coerente con l'interpretazione data dai propri consulenti al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Su interpelli proposti al riguardo, la Commissione del Ministero del Lavoro aveva già chiarito la peculiarità della natura giuridica dello "studio associato" escludendono l'assimilazione tout court dalla forma d'impresa, dalla definizione di "datore di lavoro" e dai conseguenti adempimenti a carico di quest'ultimo. Analizzata la sentenza, ANMVI produrà ulteriori chiarimenti in proposito.