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GAZZETTA UFFICIALE

Sisma e sanità animale, differimenti al 1 marzo 2017

Sisma e sanità animale, differimenti al 1 marzo 2017
Il decreto Terremoto differisce al 1 marzo 2017 alcuni adempimenti specifici in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché registrazioni dell'impiego del farmaco.

Il decreto urgente in favore dei territori colpiti dal sisma contiene (articolo 48) proroghe e sospensioni di adempimenti sia tributari che amministrativi. Il provvedimento è stato convertito in legge dal Parlamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con modificazioni, ed è in vigore dal 18 dicembre. Oltre a contenere misure economico-finanziarie a sostegno delle attività zootecniche compromesse dal sisma, il provvedimento riconosce anche una serie di semplificazioni riguardanti aspetti di sanità animale.

In particolare, l'articolo 48- comma 6 - differisce al 1° marzo 2017 gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché registrazioni dell’impiego del farmaco che ricadono nell’arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni. In tal caso la disposizione non specifica l’ambito di applicazione relativamente ai territori nei quali ricadono le imprese.

La norma fa salvo quanto previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, dell’ ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393 (Interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico). Il comma 1 citato prevede che al fine di consentire i soli interventi urgenti finalizzati al trasferimento e ricovero temporaneo dei capi di bestiame da parte degli operatori del settore zootecnico colpiti dal sisma , fatte salve le norme vigenti previste per la tutela della sanità animale, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti possono autorizzare l’espletamento delle predette iniziative, sulla base di apposita motivazione, in deroga a quanto normativamente previsto.
Il comma 2 prevede che, in relazione al grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, i detentori ed i proprietari di animali ed i responsabili degli stabilimenti di macellazione colpiti dai predetti eventi, possono richiedere, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, il differimento di 120 giorni degli obblighi in materia di aggiornamento della banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica.
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DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 -
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016
LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.