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IN GAZZETTA UFFICIALE

Aggressioni canine: ordinanza di 12 mesi

Aggressioni canine: ordinanza di 12 mesi
Per dodici mesi la tutela dell'incolumità pubblica dalle aggressioni sarà disciplinata dall'ordinanza ministeriale firmata dal Sottosegretario alla Veterinaria Paolo Fadda. Obblighi, divieti e sanzioni in vigore dal 6 settembre. Proprietari, detentori, liberi professionisti e servizi veterinari impegnati nella prevenzione e nella formazione.
Continua a sussistere la necessita' di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari. Questa la premessa all'ordinanza ministeriale del 6 agosto, vigente dal 6 settembre per 12 mesi, che all'articolo 1 individua nel proprietario il responsabile - "sempre"- del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale.

Solo due giorni prima la pubblicazione dell'Ordinanza, un pastore tedesco fuggito da un cortile ha assalito in strada madre e figlio, un bimbo di sette anni, morsicandolo alla gola. E' successo in provincia di Bologna, dove il bambino è stato portato in ambulanza all'ospedale, da dove è stato dimesso con ferite superficiali al collo e alla schiena. Il cane era fuggito pare scavalcando una recinzione. La proprietaria dell'animale è stata denunciata dai carabinieri per lesioni colpose per non aver vigilato.

Disciplina normativa organica- L'ordinanza vige temporanemente, "in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita' di gestione degli animali". La durata dell'Ordinanza è limitata a 12 mesi "stante la pendenza dell'iter" del DDL Lorenzin.

Il DDl Lorenzin- L'Ordinanza si richiama al Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra l'altro, delega per la disciplina della tutela dell'incolumita' personale dall'aggressione di cani (art. 21).

Responsabilità del proprietario e del detentore - Il proprietario di un cane è "sempre responsabile" del suo benessere e della sua conduzione e "risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso". Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.

Obblighi del proprietario e del detentore- Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle autorita' competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
Chiunque conduca il cane in ambito urbano deve raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Il patentino- Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformita' al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi
formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facolta' di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita' pubblica veterinaria, istituito presso l'Izsler.

Formazione obbligatoria- A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela
dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Il medico veterinario libero professionista - Il veterinario privato informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica.

I Servizi Veterinari - A seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario. Inoltre, i  servizi veterinari,, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita' di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale; infine i servizi veterinari tengonoun registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressivita'.

Polizza RC- I  proprietari dei cani inseriti nel registro dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressivita stipulano una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

Divieti e sanzioni- Agli articoli 2, 4,5 e 6 l'Ordinanza elenca i divieti (acquisto, possesso, interventi chirurgici, ecc.) e le sanzioni.

Cani esclusi- in tutto o in parte- dal campo di applicazione - I cani in dotazione alle  Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco; i cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili; i cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

pdfORDINANZA_6_AGOSTO_2013_TUTELA_INCOLUMITA_PUBBLICA.pdf34.02 KB