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ESPOSIZIONI CANINE E DIVIETI: NUOVA ORDINANZA

ESPOSIZIONI CANINE E DIVIETI: NUOVA ORDINANZA
Nuova ordinanza in vigore da oggi. Il Ministero della Salute ha stabilito che il divieto di esposizione di animali sottoposti ad "interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi" riguarda l'esposizione "a fini di vendita". Obbligo di affissione delle norme ministeriali aggiornate nelle esposizioni "non" finalizzate alla vendita. Con una nuova Ordinanza, in vigore da oggi, (Ordinanza 4 agosto 2011 - Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011 - GU n. 209 del 8-9-2011), il Ministero della Salute ha stabilito che il divieto di esposizione di animali sottoposti ad "interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi" (Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201) riguarda l'esposizione "a fini di vendita".

Da oggi, gli organizzatori delle esposizioni "non" finalizzate alla vendita di cani sono tenuti ad affiggere nelle aree espositive le prescrizioni ministeriali sugli interventi chirurgici, come integrate dalla nuova Ordinanza.

Il Ministero della Salute ha così ritenuto necessario "individuare l'esatta delimitazione del divieto di esposizione, nell'ambito della norma che contempla il divieto di vendita e commercializzazione di cani sottoposti ad interventi chirurgici non consentiti e delle misure finalizzate ad impedire detta commercializzazione".

Allegati
pdf ORDINANZA 3 MARZO 2009.pdf
pdf ORDINANZA_22_marzo_2011.pdf
pdf ORDINANZA 4 AGOSTO 2011.pdf