La direzione ministeriale fa presente che nelle recenti norme adottate (OM 3 dicembre 2010 e DM 25 giugno 2010) tra le norme dì biosicurezza "non è fatto esplicito richiamo alle tipologie allevatoriali sopra richiamate" e che " in linea generale tali animali, destinati esclusivamente al macello, devono essere considerati polli da carne, e quindi soggetti alla regola del "tutto pieno-tutto vuoto" per allevamento".
Avviando l'iter di modifica normativa- considerato che detti animali sono destinati esclusivamente al macello e non al circuito da vita- la DGSA "ritiene che possano essere assimilabili alle tipologie di allevamento elencate nel capitolo "Pulizie e disinfezione", dell'Allegato A all'OM 3 dicembre 2010: Il vuoto biologico minimo da rispettare nelle unità produttive delle altre aziende di allevamento è il seguente: 14 giorni per i galli golden e livornesi e le faraone destinate alla produzione da carne, nonchè capponi, pollo a collo nudo, pollanche". Le disposizioni ministeriali possono trova applicazione fin da subito.
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