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PARCELLA NULLA SE C'E' ABUSO DI PROFESSIONE

PARCELLA NULLA SE C'E' ABUSO DI PROFESSIONE
Se la prestazione di un'attività che è vincolata all'appartenenza ad un albo professionale risulta effettuata da un non iscritto il contratto si intende nullo e non è possibile attivare alcuna azione per il recupero del compenso. Questo oltre al rischio di denuncia per abuso di professione. la Cassazione segna un altro punto a favore della lotta all'abuso di professione.

Se non si è iscritti ad un albo professionale che abilita a svolgere determinate prestazioni di esclusiva competenza degli iscritti non solo si può essere denunciati per abuso di professione ma si è anche nell'impossibilità di pretendere il compenso richiesto.

Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n.6402 del 21 marzo 2011, infatti, quando la prestazione di una attività è vincolata all'appartenenza ad un albo professionale ma risulta invece effettuata da un non iscritto, il contratto con il cliente è nullo e non esiste un'azione per esigere il compenso.

Oltre alla possibile denuncia per abuso di professione, chi procede ugualmente senza rispettare le competenze riservate agli iscritti ad un albo professionale rischia veramente molto: per il contratto stipulato con il cliente, infatti, si deve considerare la nullità assoluta ex art. 1418 Cc in relazione all'art. 2229 Cc, che disciplina l'esercizio delle professioni intellettuali. Secondo la Cassazione va anche escluso ogni profilo di illegittimità costituzionale delle norme che regolano la materia in termini di albi professionali e competenze riservate agli iscritti.

Allegati
pdf LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.pdf