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FITOFARMACI A DEBITA DISTANZA DAI CENTRI ABITATI

FITOFARMACI A DEBITA DISTANZA DAI CENTRI ABITATI
Per il Sottosegretario Francesca Martini non ha fondamento scientifico la proposta di spostare l'utilizzo di fitofarmaci a distanze minime di almeno cento metri dai centri abitati o da abitazioni rurali isolate. Il Ministero della Salute è disponibile a mettere a punto di ulteriori linee guida linee guida relative all'utilizzo ecosostenibile dei fitofarmaci. Una delibera provinciale consente di diminuire, da 60 metri a 30, la fascia di distanza dalle case abitate oltre la quale non è possibile usare gli atomizzatori. Si parla di fitofarmaci e di coltivazione intensiva di mele della Valle di Non, in Trentino-Alto Adige. Ma i rischi sanitari vengono segnalati in altre zone d'Italia, con timori per la salute sia di persone che animali, rischi che sono stati portati all'attenzione del Governo dall'On Scilipoti, con una interrogazione parlamentare.

Il Sottosegretario Francesca Martini ha risposto in questi giorni di ritenere "non coerente dal punto di vista scientifico applicare una zona di rispetto predefinita per i prodotti fitosanitari, in quanto per ognuno di essi, per ogni specifico impiego, dev'essere effettuata una valutazione preventiva del rischio che, laddove indicasse la necessità di una zona di rispetto di dimensioni analoghe a quelle richieste nell'interrogazione, porterebbe all'automatico diniego dell'autorizzazione".

Ricordando la direttiva 91/414/Cee, recepita in Italia con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, il Sottosegretario ha precisato che "la valutazione preventiva del rischio è effettuata "sia per le sostanze attive che per tutti i formulati per i quali viene presentata domanda di autorizzazione, riguarda tutti i soggetti che possono essere esposti ai prodotti fitosanitari (operatori, lavoratori, astanti, consumatori, categorie speciali di persone, quali ad esempio le donne incinte), nonché gli animali ed i vegetali non bersaglio ed i vari comparti ambientali".

Un prodotto fitosanitario, quindi, " sarà autorizzato solo se la valutazione del rischio dimostri che tale prodotto, eventualmente anche attraverso misure di mitigazione del rischio, possa essere adoperato senza ricadute inaccettabili per la salute umana, per gli animali e per l'ambiente".

L'applicazione di tali criteri di valutazione preventiva dei rischi ha portato come conseguenza al ritiro dal mercato di circa 700 delle 900 sostanze attive utilizzate nell'Unione europea al 25 luglio 1993, "con il conseguente bando dei relativi prodotti fitosanitari da parte degli stati membri - e alla iscrizione in lista positiva di circa 260 sostanze attive, i cui utilizzi sono stati fortemente limitati o modificati rispetto al passato, alla luce dell'esame comunitario".

E'sempre possibile, inoltre, rivedere un'autorizzazione e, se del caso, revocarla, laddove dall'utilizzo di un prodotto fitosanitario emergessero elementi nuovi, imprevedibili al momento del rilascio dell'autorizzazione, che possano destare preoccupazione per quanto riguarda la salute umana e degli animali e la tutela dell'ambiente".

Il Sottosegretario ha poi ricordato il Regolamento (CE) 1107 del 2009 sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e la direttiva 1208 del 2009 (CE) che regola l'uso sostenibile degli stessi in agricoltura: "i due atti normativi sopra citati prevedono ulteriori restrizioni e controlli sull'uso dei prodotti fitosanitari".

In ogni caso, il Sottosegretario ha concluso: "nelle more dell'attuazione del citato regolamento (CE) 1107 del 2009, tenuto conto che anche a livello comunitario sono in corso consultazioni per l'implementazione di alcune misure disposte dal regolamento medesimo, questo ministero è disponibile a verificare la possibilità di messa a punto di ulteriori linee guida specifiche, allo scopo di rafforzare ulteriormente la sicurezza di impiego dei prodotti fitosanitari, con particolare riguardo alla sicurezza degli astanti eventualmente esposti".