Le misure previste oltre ad essere finalizzate al mantenimento di un livello elevato di vigilanza e alla messa in atto di un rapido sistema di allerta per far fronte alla malattia, sono volte, in particolare, all'attuazione di misure di biosicurezza e censimento del patrimonio avicolo, compreso quello appartenente alla filiera rurale, valutato quale strumento indispensabile per la corretta gestione dei sistemi di epidemiosorveglianza.
La Commissione europea, ha raccomandato, agli Stati membri di prorogare l'attuazione delle misure di protezione e sorveglianza adottate a partire dal 2005 per far fronte al significativo rischio rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicita' linea asiatica.
Per quanto riguarda le modifiche all'ordinanza del 2005 sono stati aggiunti i seguenti articoli:
«Art. 5-bis (Monitoraggio e controllo della fauna selvatica e popolazione avicola domestica). - 1. Il monitoraggio ed il controllo della fauna selvatica e della popolazione avicola domestica vengono effettuati secondo le prescrizioni contenute nell'Allegato B) della presente ordinanza.
2. In base ai risultati dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 del presente articolo e in funzione dell'eventuale rischio rilevato, potra' essere disposta la limitazione dell'attivita'
venatoria.
Art. 5-ter (Aree ad elevato rischio). - 1. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a seguito della valutazione del rischio di introduzione del virus dell'influenza aviaria, accertato in
applicazione dei criteri di cui all'Allegato C) della presente ordinanza, individuano gli allevamenti all'aperto, sia rurali che industriali, che devono essere sottoposti a misure di biosicurezza contenute nell'Allegato A della presente ordinanza.
2. Sono obbligatorie reti antipassero per tutti gli allevamenti identificati a rischio, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al fine di evitare contatti di volatili domestici con i selvatici e,
in particolare, tra anatidi domestici e avifauna selvatica e tra anatidi e altre specie di volatili.
3. I servizi veterinari delle ASL devono effettuare idonei sopralluoghi per verificare la corretta attuazione delle misure previste al presente articolo.
Art. 5-quater (Biosicurezza - deroghe). - 1. Il Ministero della salute, con provvedimento del Direttore generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, concede le deroghe contenute nell'Allegato A) - paragrafi "Norme di conduzione", punto 6 e "Pulizie e disinfezioni" punto 4, alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano che ne fanno richiesta con istanza scritta, da trasmettere al Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, previo parere favorevole dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria, e corredata di una relazione tecnica di valutazione del rischio effettuata dalla regione o provincia autonoma interessata.»
L'allegato A) è stato sostituito dall'allegato A) della presente ordinanza. Sono stati inoltre aggiunti gli allegati B) (Piano di monitoraggio straordinario per l'influenza aviaria nell'avifauna selvatica) e C) (Aree ad elevato rischio).
Allegati |
SEGNALAZIONE LPAI IN PROVINCI A DI BRESCIA.PDF |