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CASSAZIONE, I PROFESSIONISTI ASSOCIATI PAGANO L’IRAP

CASSAZIONE, I PROFESSIONISTI ASSOCIATI PAGANO L’IRAP
La Cassazione ritorna sulla tassazione dei professionisti e considera la partnership in associazione professionale un presupposto impositivo per il versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive. Anche se manca un professionista lo studio associato produce reddito.

L'esercizio in forma associata di una professione liberale è soggetta all'Irap. La Cassazione è tornata sul contenzioso fiscale sull' Imposta regionale sulle attività produttive e con una sentenza del 15 giugno scorso ha sancito che lo studio associato è idoneo a far presumere l'esistenza di una organizzazione "autonoma", ovvero del presupposto impositivo.


Per organizzazione "autonoma" il Fisco intende una organizzazione che produce un reddito che non è esclusivamente frutto delle singole capacità del professionista, ma che è in grado, per come è strutturata ed organizzata, di essere di per sé produttiva. In particolare, per la Cassazione in una associazione professionale il reddito deriva "dalla reciproca collaborazione e competenze, ovvero dalla sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze".

I proventi dello studio associato vanno quindi assoggettati ad Irap.

La sentenza è destinata a far discutere, perchè in contrasto con altri precedenti giurisprudenziali sempre della Suprema Corte, riconoscendo per gli studi associati una incidenza marginale dell'aspetto organizzativo e quindi una prevalenza della componente intellettuale-professionale, quella componente che distingue le professioni dall'impresa e sulla quale fanno leva i ricorsi dei liberi professionisti.