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ILLECITO RIFIUTARE LA FORNITURA DI OSSIGENO

ILLECITO RIFIUTARE LA FORNITURA DI OSSIGENO
La novità in vigore da quest'anno che prevede l' AIC anche per i gas medicali non ha cambiato il diritto del medico veterinario a richiedere e a ricevere la fornitura di ossigeno terapeutico. Le ditte, presso le quali i titolari o direttori sanitari di struttura sanitaria si approvvigionano con ricetta non ripetibile in triplice copia, non possono rifiutarsi.

In questi giorni l'ANMVI ha ricevuto segnalazioni riguardo alla mancata fornitura di ossigeno per terapia da utilizzare da all'interno della struttura veterinaria per i pazienti in cura.

A beneficio dei Colleghi che incorressero in questo disservizio, è bene puntualizzare che i medici veterinari titolari o direttori sanitari di struttura sanitaria sono autorizzati a richiedere e a ricevere la fornitura dal Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari" (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2006).

Allo scopo non rileva la sopraggiunta disposizione legislativa che richiede, dal 1 gennaio di quest'anno, un AIC per i gas medicali. Giova quindi precisare che i medici veterinari possono, ai sensi di legge, approvvigionarsi di medicinali ad uso umano (quali sono i gas medicali a norma di legge) anche dai grossisti e dai produttori i quali devono provvedere alla fornitura prescritta, pena l'ostacolo all'espletamento di un'attività sanitaria autorizzata, passibile di denuncia alla Procura della Repubblica.

Tale fornitura deve inoltre rispettare le norme di approvvigionamento prescritte dallo stesso D.Lvo 193/2006 che prevedono la redazione da parte del medico veterinario di ricetta non ripetibile in triplice copia.