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PASSAPORTO EQUIDI: CHIUSO IL PERIODO TRANSITORIO

PASSAPORTO EQUIDI: CHIUSO IL PERIODO TRANSITORIO
Le disposizioni transitorie che hanno accompagnato il Regolamento europeo 504/2008 sono scadute il 31 dicembre 2009. Si è chiuso il periodo di transizione concesso dall'Europa agli Stati Membri per adattarsi alle nuove disposizioni europee sull'identificazione degli equidi. I passaporti rilasciati devono essere consoni al modello del 504 e non più al precedente modello. Le disposizioni transitorie che hanno accompagnato il Regolamento europeo 504/2008 sono scadute il 31 dicembre 2009. Il Regolamento (Attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi), entrato in vigore il 1 luglio 2009, aveva ammesso un periodo di transizione per permettere agli Stati membri di adattarsi alle nuove norme.

Le disposizioni transitorie, decadute stabilivano che:

- gli equidi nati entro il 30 giugno 2009 e identificati entro questa data in conformità delle decisioni 93/623/CEE o 2000/68/CE erano considerati identificati in conformità del Regolamento. I documenti di identificazione per questi equidi dovevano essere registrati entro il 31 dicembre 2009.
-gli equidi nati entro il 30 giugno 2009, ma non identificati entro tale data in conformità delle decisioni 93/623/CEE o 2000/68/CE, si consideravano identificati in conformità del regolamento fino al 31 dicembre 2009.

Con l'applicazione del Regolamento 504 gli equidi nati nella Comunità sono identificati per mezzo di un documento di identificazione unico conforme al modello figurante nell' allegato I «documento di identificazione» o «passaporto", rilasciato per tutta la durata di vita dell'equide.

Il sistema di identificazione degli equidi si compone dei seguenti elementi:
a) un documento di identificazione unico valido a vita;
b) un metodo che permetta di stabilire un nesso univoco tra il documento di identificazione e l'equide;
c) una base di dati nella quale sono registrati, sotto un numero di identificazione unico, gli elementi dell'identificazione dell'animale per il quale un documento di identificazione è stato rilasciato a una persona registrata in tale base di dati.

I passaporti rilasciati devono essere consoni al modello del 504 e non più al precedente modello, ossia non contengono più l'opzione per DPA (destinato alla produzione di alimenti) ma solo quella per non-DPA.