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PRESCRIZIONE DI ORMONI E ANABOLIZZANTI

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L’art. 76, commi 3, 5 e 6 del D.lvo 193/2006 prevede che per la vendita di medicinali contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, nonchè ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti, èrescritti per animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo è obbligatoria la prescrizione su ricetta non ripetibile in triplice copia. Al riguardo la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute precisa che” relativamente alle prostaglandine, considerate non ormoni ma autacoidi e destinate sia ad animali da reddito che da compagnia, è prevista la dispensazione con ricetta medico veterinaria non ripetibile in copia unica”. La precisazione,a cura della Direttrice Generale Gaetana Ferri aggiunge che “ lo stesso regime di prescrizione riguarda anche i medicinali a base gonadotropine e fattori di rilascio delle gonadotropine, così come ribadito anche con nota dell’ex ufficio IX della DGVA, prot. 17954/c del 12/05/06, con la quale si evidenzia che la circolare n. 14 del 29/09/2000, “Linee Guida Applicative del Dl.Lgs n. 336 del 4 agosto 1999, mantiene piena validità nei confronti del D. Lgs n. 158 del 16 marzo 2006 che sostituisce e abroga il D.Lgs 336/99. Nella suddetta circolare si precisa che per i medicinali a base di prostaglandine, gonadotropine e fattori di rilascio delle gonadotropine, principi attivi inclusi nell’allegato II del Reg CE 2377/90, è confermato il regime di dispensazione con ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.” La nota della Direzione Generale porta la data del 31 gennaio ed è indirizzata a FEDERFARMA e per conoscenza alle organizzazioni veterinarie ed alle associazioni industriali di settore.