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STRUTTURA VETERINARIA SU TERRENO AGRICOLO?

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Su un terreno agricolo ove è previsto un coefficiente di edificabilià per l’abitazione ed un coefficiente di edificabilità per le strutture utilizzate per l’impresa agricola, può essere costruita una clinica veterinaria? E’ questo uno dei quesiti più frequenti rivolti al servizio di consulenza legale dell’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, specie da parte di medici veterinari che per ragioni familiari sono possessori di terreni con relativa attività agricola. Al riguardo il legale dell’ANMVI, Avv. Maria Teresa Semeraro risponde negativamente: “gli immobili che la legge consente di edificare su un terreno condotto da un agricoltore sono destinati all’uso del fondo stesso, nel senso che l’immobile deve servire il terreno coltivato da un imprenditore agricolo / coltivatore diretto (legge 3.5.1982 N°203). Non è pertanto possibile utilizzare il terreno de quo allo scopo di edificarvi un immobile da adibire a clinica veterinaria, non potendo considerarsi una struttura di questo tipo come costruzione strumentale alle attività agricole”. . Anche ai fini fiscali, il riconoscimento della ruralità di un immobile, che consente un minor peso fiscale a carico del proprietario, “ è possibile soltanto se l’immobile venga utilizzato, oltre che come abitazione dell’agricoltore (e della famiglia dello stesso), come costruzione strumentale alle attività agricole, ovvero attività quali quelle di cui all’art.29 del DPR 22.12.1986 N° 917 (colture) e attività destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché fabbricati destinati all’agriturismo.Aggiungo - conclude l’Avvocato Semeraro- che generalmente le Regioni emanano proprie leggi con le quali provvedono all’elenco della tipologia delle costruzioni ammesse nelle zone agricole, prevedendo, tuttavia, anch’esse che tali costruzioni abbiano una destinazione finalizzata all’esercizio della attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura e all’allevamento e all’attività produttive connesse”.
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