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CASSAZIONE, EFFETTO BERSANI SUGLI ORDINI

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La Cassazione si rifà alle liberalizzazioni introdotte dal Ministro Bersani e sentenzia che in fatto di pubblicità a mezzo targa, l’ordine deve limitarsi a verificare la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa medesima con quelle stabilite dalle norme di legge e dai regolamenti, senza particolari restrizioni sui contenuti di merito, salve le norme sulla correttezza e il decoro professionale.Verificato tutto ciò, l’Ordine che non rilasci il nullaosta adducendo la necessità di condurre ulteriori verifiche sull’attività svolta dal professionista e nella sua struttura, adotta una condotta illegittima, censurata dalla Cassazione ( sentenza 625 del 15 gennaio). Il nullaosta non può essere subordinato ad ulteriori verifiche nemmeno se l’Ordine rispetta il termine perentorio dei 30 giorni, tempo massimo d’attesa del professionista. E’ così che l’ha vinta sul suo Ordine professionale un odontoiatra che si era visto negare il permesso di affiggere la targa per presunta agevolazione di esercizio abusivo della professione, una questione sulla quale l’Ordine voleva vederci chiaro. Di fatto per la Cassazione, l’Ordine violava il diritto del sanitario di svolgere attività informativa e pubblicitaria e contravveniva allo spirito delle liberalizzazioni introdotte dal Ministro Bersani.